Tribunale di Brescia, sez. lavoro, 07 marzo 2016 – Giudice dott.ssa Silvia Mossi" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/06/AAEAAQAAAAAAAAINAAAAJDdlZDU5YWYzLTNmNTEtNGU5Yy05N2NiLTE4YjRkZWM2YjAzMg.jpg" itemprop="image">
<span itemprop="name">Tribunale di Brescia, sez. lavoro, 07 marzo 2016 – Giudice dott.ssa Silvia Mossi</span>
Tribunale di Brescia, sez. lavoro, 07 marzo 2016 – Giudice dott.ssa Silvia Mossi
L’art. 2 comma 6 della legge 153/1988 esclude per i soli cittadini stranieri e non per i cittadini italiani dal nucleo familiare il coniuge e i figli ed i figli equiparati che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica.
Il Tribunale ha ritenuto che tale disposto normativo sia in contrasto con l’art. 11 della Direttiva 2003/109/CE la quale stabilisce che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; la Direttiva riconosce agli stati membri la facoltà di limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali avvertendo al contempo che la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine.
Con riguardo al diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare, si ritiene che lo stesso bene possa rientrare tra quelle prestazioni essenziali che secondo i principi dell’Unione non sono suscettibili di subire limitazioni da parte degli Stati membri sotto il profilo della parità di trattamento proprio in quanto volto ad assicurare almeno un sostegno di reddito minimo.
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