<span itemprop=Tribunale di Como, ord. 10 ottobre 2016" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/04/banca-decreto-ingiuntivo.jpg" itemprop="image">

<span itemprop="name">Tribunale di Como, ord. 10 ottobre 2016</span>

Con ordinanza del 10 ottobre 2016, resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da rapporti bancari, il Tribunale di Como ha ordinato alla Banca, in via cautelare, di provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza disposta a carico di una Società, ritenute i) la non manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate da quest’ultima, nonché ii) la sussistenza del periculum in mora.

L’ordinanza segue un percorso argomentativo molto netto, evidenziando:

i) la mancanza dei presupposti di legittimità della segnalazione (in particolare: lo stato di insolvenza e la preventiva analisi da parte della Banca, in contraddittorio con il cliente);

ii) la sussistenza del periculum in mora, ravvisato nella difficoltà di accedere al credito da parte del soggetto segnalato, anche sulla base della documentazione prodotta dalla Società opponente.

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