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<span itemprop="name">Tribunale di Como, sez. Civile, sentenza del 3 febbraio 2016</span>

Tribunale di Como, sez. Civile, sentenza del 3 febbraio 2016.

Il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158, comma 2, una specifica indagine circa la conformità delle condizioni relative all’affidamento e mantenimento all’interesse della prole.

Il Giudice ha rilevato che, quanto alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane, le pattuizioni sull’assegnazione dell’animale hanno sicuramente un contenuto economico al pari di qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare; mentre, quelle relative a questioni di affezione dell’animale, pur non avendo un contenuto economico, attengono a questioni che per la coppia rivestono un particolare interesse e tale interesse, per essere meritevole di tutela, non deve necessariamente esaurirsi nella sola sfera patrimoniale, come previsto dall’art. 1174 c.c..

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