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<span itemprop="name">Tribunale di Ferrara, sentenza 10 febbraio 2016</span>

Tribunale di Ferrara, sentenza 10 febbraio 2016

Sussiste la penale responsabilità dell’obbligato, in relazione al reato di cui agli artt. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 (Divorzio) e 570 c.p., nell’ipotesi in cui, pur avendone la capacità economica, non abbia mai corrisposto alcunché in favore della prole minore di età a titolo di contributo al mantenimento. Né può attribuirsi rilievo, in senso contrario, a sporadici contributi forniti dall’obbligato per l’acquisto di beni in favore del minore.

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