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<span itemprop="name">Tribunale di Firenze, sez. III Civile, ordinanza 17 gennaio 2016</span>

Tribunale di Firenze, sez. III Civile, ordinanza 17 gennaio 2016

Il Tribunale di Firenze – contradicendo sul punto la Suprema Corte – afferma il principio secondo il quale «nel procedimento di ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l’opponente (“convenuto sostanziale”) ha proposto opposizione e dopo che sono state messe le ordinanze ex artt. 648, 649 c.p.c., l’onere di iniziare la mediazione grava sull’opposto (“attore sostanziale”), a pena di improcedibilità della (sua) domanda, introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo».

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