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<span itemprop="name">Tribunale di Firenze, Sez. lavoro, sentenza 24 febbraio 2016</span>

Trib. Firenze, Sez. lavoro, 24-02-2016

In tema di ritenute contributive, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall’art. 19 della L. n. 218/52, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell’art. 23, comma 1 della medesima legge. Pertanto, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore.

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