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Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016

L’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata prima della definizione della fase processuale a cui si riferisce. La pronuncia della condanna alle spese a favore della parte (senza alcuna distrazione a favore dell’avvocato), e non allo Stato, non costituisce ragione di revoca implicita all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa.

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