Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/08/PROCESSO-CAUSA-CIVILE-GIUSTIZIA-LOGO-1150x767.jpg" itemprop="image">
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Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016
L’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata prima della definizione della fase processuale a cui si riferisce. La pronuncia della condanna alle spese a favore della parte (senza alcuna distrazione a favore dell’avvocato), e non allo Stato, non costituisce ragione di revoca implicita all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa.
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