<span itemprop="name">Tribunale di Milano, ordinanza, 23 febbraio 2016, n. 377</span>
Tribunale di Milano, ordinanza, 23 febbraio 2016, n. 377
Non è ammissibile il deposito cartaceo in udienza del foglio di precisazione delle conclusioni in quanto detto deve essere fatto in via telematica. A nulla rileva che il difensore non sia abilitato al deposito in quanto è onere dello stesso attivarsi con la cancelleria per l’inserimento dell’anagrafica.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it