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Tribunale di Modena, sez. II, decreto 22 febbraio 2016
In tema di procedimento di revoca dell’amministratore condominiale, le parti devono stare in giudizio con il ministero di un difensore, in quanto il procedimento – sia pur essendo formalmente inquadrabile nell’ambito della volontaria giurisdizione – ha sostanziale carattere contenzioso incidendo su posizioni giuridiche soggettive come tali necessitanti della difesa tecnica. In questo contesto – specificano i giudici – la controversia vede quali parti uniche e necessarie i ricorrenti e l’amministratore in proprio, senza possibilità di intervento nemmeno adesivo da parte del condominio. Una posizione, quest’ultima, non del tutto condivisibile.
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