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<span itemprop="name">Tribunale di Monza, sez. II Civile, 7 settembre 2016, n. 2395</span>

In tema di locazione di un’unità immobiliare ubicata in condominio, è possibile addivenire alla pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento, allorquando il conduttore non rispetti le norme contenute nel regolamento condominiale, che pur si era impegnato a rispettare al momento della sottoscrizione del contratto. Più nello specifico rappresenta grave adempimento, ai sensi dell’art. 1587 c.c., l’avere condotto l’unità immobiliare in modo tale da recare disturbo al vicinato.

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