<span itemprop=Tribunale di Padova, 20 ottobre 2016, n. 2878" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/03/ctu-contabile-ordine-di-esibizione-Giacomo-Romano-banche-1150x936.jpg" itemprop="image">

<span itemprop="name">Tribunale di Padova, 20 ottobre 2016, n. 2878</span>

Massime:

1) La condotta della banca, che non ha dato riscontro alle diverse richieste di documentazione pervenutale, è rilevante ai sensi dell’art. 96 comma 3 cpc, avendo l’opponente addotto motivazioni del tutto contrastanti con pacifici orientamenti giurisprudenziali ed avendo formulato delle difese che non considerano la rilevanza sul piano sostanziale, e non solo processuale, delle richieste ex art. 119 TUB provenienti dal cliente.

2) I costi di produzione sono dovuti alla banca a seguito della richiesta ex art. 119 TUB del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale che va semplicemente adempiuto.

3) La convenuta opposta, in mancanza di contratti, ben potrà proporre giudizio nei confronti della banca per la rideterminazione dei rapporti dare/avere secondo il saggio legale ovvero ex art. 117, comma 7, TUB essendo sotto tale profilo valutabile in suo favore pure la condotta dell’istituto di credito che non dimetta gli estratti conto di cui è o comunque deve essere in possesso.

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