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<span itemprop="name">Tribunale di Reggio Emilia, sez. I Civile, 30 marzo 2016, n. 434</span>

Tribunale di Reggio Emilia, sez. I Civile, 30 marzo 2016, n. 434

Le ferie consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, tra l’altro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.

Di conseguenza, è stata riconosciuta assimilabile a quella del marito, e quindi meritevole di tutela, la posizione della moglie, seppur soggetto non direttamente coinvolto nel sinistro, sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata.

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