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<span itemprop="name">Tribunale Ferrara, 02 marzo 2016, n. 210</span>

Tribunale Ferrara, 02 marzo 2016,  n. 210

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture hanno valore assorbente nella sola fase monitoria del procedimento mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa né determinano inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza. Pertanto deve ritenersi che la fattura non costituisca in sé, in favore di chi l’ha emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa attesta.

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