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Tribunale Genova, sez. VI, 12 maggio 2016 – Rosella Silvestri

Le norme che prevedono la nullità di patti contrattuali che quantificano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (L. 17 febbraio 1992 n. 154, art. 4, D.lg. 1 settembre 1993 n. 385, art. 117, l. 7 marzo 1996 n. 108, art. 4) non sono retroattive e pertanto in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia “ex nunc” rilevabile solo su eccezione di parte.

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