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<span itemprop="name">Tribunale Lucca, 26 febbraio 2016</span>

Tribunale Lucca, 26 febbraio 2016

In tema di contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 1194 c.c. comma 2 il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere prima imputato agli interessi. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta dunque esclusa per definizione. Pertanto, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio.

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