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Tribunale Massa, 30 giugno 2016
In tema di locazione, il patto coevo nell’ambito dell’istituto della simulazione – patto volto a sostituire l’oggetto apparente (canone fittizio) con quello reale (canone pattuito) – è nullo ex art. 1418, comma 1 c.c. per violazione di norma imperativa. Conseguentemente, valido ed efficace è il solo contratto di locazione originario.
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