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<span itemprop="name">Tribunale Napoli, sez. II, 11 ottobre 2016, n. 11048</span>

L’accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguente della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione di reddito; perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse, o trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito.

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