<span itemprop=Tribunale Napoli, Sez. III, 25 luglio 2016 – Est. Di Giorgio" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/08/società-civile1-1150x767.jpg" itemprop="image">

<span itemprop="name">Tribunale Napoli, Sez. III, 25 luglio 2016 – Est. Di Giorgio</span>

Massime:

1) L’atto di trasferimento dei beni, portato a termine nel contesto della operazione di scissione, non si può considerare un negozio autonomo rispetto alla scissione interamente considerata nelle sue fasi (e quindi non è soggetto a regole di ripartizione della competenza differenti).

2) La scissione si configura – secondo il ragionamento del Tribunale – quale modificazione della struttura della società e degli statuti delle società partecipanti alla scissione.

3) Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 168/2003 e s.m.i. il Tribunale delle Imprese è competente per i procedimenti relativi ai rapporti societari, ivi compresi quelli modificazione di un rapporto societario.

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