<span itemprop=Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, 12 settembre 2016" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/10/Commercial-Mediation1-1150x766.jpg" itemprop="image">

<span itemprop="name">Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, 12 settembre 2016</span>

Anche l’attività espletata dal difensore in sede di mediazione deve essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Sul punto si consideri che «sebbene la mediazione rappresenti un procedimento che si svolge prima o in concomitanza dell’attività stragiudiziale […] “riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima” e quindi deve essere sempre e comunque liquidata in base ai parametri della tabella sopra riportata in linea con quanto previsto dall’art. 20 d.m. 55/2014» (così il Tribunale di Verona del 17 novembre 2015).

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