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<span itemprop="name">Tribunale Roma, sez. lav., 08 settembre 2016, n. 7311</span>

In tema di trattamento pensionistico, anche con riguardo alla erogazione della pensione da parte di Cassa Forense, la pensione si commisura alla contribuzione effettiva, non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine effettivo, estraneo al concetto di misura, non può intendersi come sinonimo di integrale. Nel sistema previdenziale forense anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga annullata l’annualità cui il versamento sia stato inferiore al dovuto.

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