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<span itemprop="name">Tribunale Roma, sez. lav., 08 settembre 2016, n. 7312</span>

In tema di debiti contributivi e Cassa Forense, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale “de qua” è fissato in cinque anni (art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995). Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (di cui al d.lg. n. 46 del 1999), il termine perentorio per proporre opposizione alla pretesa contributiva è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ed una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella di pagamento, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale in esame e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi.

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