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<span itemprop="name">Tribunale Roma, sez. XIII, 01 giugno 2016, n. 11138</span>

In tema di responsabilità professionale (nella specie: avvocato) da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell’avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art. 1176, comma 2, c.c., e dall’altro ha l’onere di provare il danno derivato dall’eventuale omissione od errore riscontrato, non potendo il professionista garantire l’esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (nella specie: si contestavano all’avvocato l’omessa comunicazione al convenuto in giudizio dell’intervenuta transazione con la compagnia assicurativa, il mancato deposito in giudizio dell’accordo, la mancata partecipazione alle udienze successive alla prima, senza aver previamente appurato l’estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. ovvero per cessazione della materia del contendere).

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