Tribunale Roma, sez. XIII, 04 aprile 2016, Giudice – dott. Massimo Moriconi" src="http://www.salvisjuribus.it/testaruba/wp-content/uploads/2016/06/img003-copy_744-1150x801.jpg" itemprop="image">
<span itemprop="name">Tribunale Roma, sez. XIII, 04 aprile 2016, Giudice – dott. Massimo Moriconi</span>
Tribunale Roma, sez. XIII, ordinanza, 04 aprile 2016, Giudice – dott. Massimo Moriconi
Ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c.
In sede di mediazione al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo, le parti potranno richiedere al mediatore la nomina di un consulente per l’espletamento di una C.T.M.
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