Emissioni sonore: risarcibile il danno esistenziale a prescindere dal danno biologico

Emissioni sonore: risarcibile il danno esistenziale a prescindere dal danno biologico

Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927

a cura di Paolo Ferone

In materia di immissioni sonore o vibrazioni o scuotimenti atti a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazioni non è applicabile la L. n. 447 del 26 ottobre 1995, sull’inquinamento acustico, poiché tale normativa persegue interessi pubblicistici, disciplinando i rapporti verticali fra privati e la p.a.;

La disciplina delle immissioni moleste nei rapporti tra privati va sempre rinvenuta nell’art. 844 c.c., sulla cui base, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del Giudice;

In tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, anche qualora non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale.

Il fatto

Provincia di Milano, lontano 2001. Gli attori convenivano in giudizio una società, insieme al Comune ed al Consorzio intercomunale Sviluppo Industriale, lamentando che dalle aree gestite dalla società di proprietà del Consorzio ed adibite ad intrattenimento musicale e danzante provenissero nelle ore notturne immissioni intollerabili di rumore a carico delle loro abitazioni, situate a breve distanza. Gli attori chiedevano al Giudice che alla società fosse inibito di continuare a svolgere quel tipo di attività nelle ore notturne, ovvero che fosse condannata a modificare i suoi impianti musicali; chiedevano inoltre la condanna in solido della società Caio e del Comune a risarcire il danno biologico ed esistenziale da loro subito. Nel 2008 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea e condannava la società a corrispondere un importo a titolo di danno esistenziale, condanna parzialmente estesa anche al Comune, a tutte le parti, ed ad una sola di queste un piccolo importo per danno biologico.

La Corte d’Appello di Milano, rigettava integralmente l’appello della società.

Innanzi la Corte di Cassazione, parte ricorrente ha sostenuto una cattiva interpretazione, da parte della Corte d’Appello di Milano, della normativa vigente in materia di immissioni acustiche (disciplinata da L. n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M del 1997), in aggiunta ad altri motivi di ricorso di altrettanto tenore.

La decisione

La Corte ha trattato e ritenuto infondato tutti i motivi di ricorso proposti dalla società. Ed in particolare, ha affrontato i seguenti punti (riportati sotto forma di quesiti per comodità):

  • Quali sono i livelli di tutela per le immissioni rumorose?

Ad avviso dei Giudici esistono due livelli di tutela di fronte all’immissione rumorosa, da una parte il regime amministrativo, disciplinato dalle norme sopra menzionate, e dall’altro vigono i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati (artt. 844 e 2043 c.c.), dotati di fondamento costituzionale e comunitario. La stessa Corte ha rammentato (richiamando una precedente Cass. n. 8474 del 2015), l’osservanza delle normative tecniche speciali non è dirimente nell’escludere l’intollerabilità delle immissioni;

  • Quale norma bisogna applicare nei rapporti tra privati?

In materia di immissioni sonore o vibrazioni o scuotimenti atti a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazioni non è applicabile la L. n. 447 del 26 ottobre 1995, sull’inquinamento acustico, poiché tale normativa persegue interessi pubblicistici, disciplinando i rapporti verticali fra privati e la p.a.; la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati va sempre rinvenuta nell’art. 844 c.c., il cui giudizio di tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice;

  • Escludendo in concreto un danno biologico, formulato in via principale nella domanda, ed avendo chiesto in via subordinata il riconoscimento di un danno esistenziale, quest’ultimo può essere liquidato?

Si. Vi è la possibilità, ad avviso della Corte, di porre a fondamento del danno alla qualità dell’esistenza un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute, quali sono nel caso di specie la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa ed il diritto alla piena e libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana. Inoltre, il primo di questi diritti lesi, ricorda la Corte, è anche uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8); invero, la stessa Corte di Strasburgo ne ha fatto più volte utilizzo (vd. Deés v. Ungheria del 9.11.2010).

Proprio a seguito del processo cd. “comunitarizzazione” della Cedu, il giudice interno deve conformarsi ai criteri elaborati al sistema giuridico della Convenzione, affermandosi cosi la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite anche a prescindere dalla sussistenza o meno di un danno biologico documentato.

 

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