Equitalia: nulla la cartella notificata per posta e senza relata di notifica
Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, 26 ottobre 2015
In base al testo dell’art. 26 DPR n. 602/73, in vigore dal 31.5.2010, dopo le modifiche apportate dall’art. 38 co. 4 lett. b) del DL 31.5.2010 n. 78, “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
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È opportuno chiarire che il testo originario della norma, in vigore dal 1974, nel corso degli anni è stato più volte modificato ed ha avuto più formulazioni giuridiche, con le modifiche introdotte dall’art. 12 co. 1 D.Lgs n. 46/1999, con le ulteriori modifiche apportate dall’art. 1 co. 1 lett. c) del D.Lgs n. 193/2001 e da ultimo con l’art. 38 co. 4 lett. b) del D.L. n. 78/2010.
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Da un’analisi delle modifiche apportate dai citati provvedimenti legislativi si evince che il legislatore, in un primo momento storico, ha tassativamente previsto che la notifica a mezzo posta fosse fatta direttamente “da parte dell’esattore”.
Successivamente, il legislatore ha eliminato l’inciso “da parte dell’esattore” con l’intento di voler escludere, a far data dal 1° luglio 1999, la possibilità da parte dell’ente esattore (oggi Agente della Riscossione) di eseguire direttamente la notificazione mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Diversamente, il legislatore avrebbe lasciato l’inciso “da parte dell’esattore”.
E’ chiaro, pertanto, che l’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, in quanto costituisce la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 del citato DPR 602/73, nel quale sono indicati i soggetti qualificati a notificare la cartella di pagamento; invero la norma in questione deve essere letta nel suo complesso e non già separando illogicamente la duplice statuizione contenuta nella stessa.
Il primo periodo si limita ad individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo invece il modo attraverso il quale i predetti soggetti (e solo costoro) possono eseguirla.
Tale problematica si riferisce, chiaramente, esclusivamente alle notifiche per posta degli atti amministrativi sostanziali (cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva, ecc.) e non riguarda gli atti processuali che sono soggetti a sanatoria.
Tale precisazione ed affermazione è necessaria dal momento che la cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l’atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella un atto unilaterale recettizio, la sua notifica ha la funzione di perfezionare l’esistenza giuridica.
Da tale precisazione si capisce come la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c. non possa in questo caso trovare applicazione.
Sulla inesistenza della notifica, si richiamano varie pronunce conformi: Commissione Tributaria Regionale Lombardia- Milano – sez. XXII sent. 15.04.2010; Comm. Trib. Reg. Napoli – sez. dist. Salerno, sez. II sent. N. 30.09.2010; Comm. Trib. Prov. Lecce, sez V del 16.11.2009; Tribunale Udine sent. 1183/09.
Sulla relata di notifica
E’ stato ritenuto più volte, altresì, che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione, sia dai codici di rito che dalla normativa speciale, e che la stessa non è integralmente surrogabile dalla attività dell’ufficiale postale, sicché la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, escludendo che la stessa possa essere sanata dal tempestivo ricorso in opposizione.
La mancata compilazione della relata in violazione dell’art. 148 cpc determina non la semplice nullità della notifica, bensì “la giuridica inesistenza” della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 cpc è anche disciplinata dalla L. n. 890/82 per le notificazioni di atti a mezzo posta, secondo la quale (art. 1) l’ufficiale giudiziario, agente notificatore, può avvalersi del servizio postale per la notificazione, nel rispetto delle seguenti fasi ed elementi da indicare:
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compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo, indicando l’ufficio postale da cui parte;
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art. 149 cpc e art. 3 L 890/82, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica;
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art. 148 cpc, inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione;
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art. 3 L 890/82, compilazione dell’avviso di ricevimento;
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art. 2 L 890/82, consegna della busta all’ufficio postale.
L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati, oltre ad essere sancita dall’art. 160 cpc, è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/99 si è così espressa: “qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per la attestazione dell’attività compiuta”.
Tale situazione, come confermata dalla richiamata sentenza della Cassazione, integra una situazione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 cpc valevole solo per i casi di nullità.
Da ultimo, è utile segnalare le recenti decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (sez. I^ n. 219/01/2012) e quella della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sez. 29 del 08.2.2011 n. 54) che in tema di notificazione di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 DPR n. 602/73 e 60 DPR n. 600/73 laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.
Le predette decisioni hanno chiarito la differenza esistente tra la notifica a mezzo posta ex art. 26 DPR 600/73 come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. c) del Dlgs n. 193/2001 e la semplice spedizione a mezzo del servizio postale che non può qualificarsi notificazione. Infatti, la spedizione postale non è sufficiente per considerare corretta la notifica della cartella di pagamento senza provvedere a compilare la relazione di notifica della cartella stessa prima di consegnarla all’ufficio postale nel plico da spedire al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L’Ufficio postale deve unicamente certificare la spedizione della raccomandata e non può sostituire la relata di notifica sull’atto che deve essere esclusivamente certificata da un Pubblico Ufficiale designato, quale ufficiale giudiziario o persona equiparata.
Quindi, l’agente della riscossione che non redige la relata non adempie a quanto previsto dall’art. 148 c.p.c. determinando in tal modo la nullità non sanabile della notifica.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.