Esame avvocato: anche a Catania il voto numerico non basta

Esame avvocato: anche a Catania il voto numerico non basta

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 2057

Il caso

Nel mese di dicembre dell’anno 2014 il ricorrente svolgeva le prove scritte per l’esame di l’abilitazione all’esercizio della professione forense anno 2014 presso la Corte d’Appello di Catania riportando un punteggio complessivo pari a 83/150, che non gli consentiva – poiché inferiore al punteggio minimo di 90/150 – di sostenere le successive prove orali.

Non persuaso della correttezza delle valutazioni operate dalla suindicata commissione, il ricorrente impugnava il verbale che le conteneva contestando un vizio di difetto di motivazione per ricorso della commissione valutatrice al (mero) voto numerico, in base ad una pluralità di indici normativi.

Con ordinanza n. 760/2015 – confermata in sede di appello dalla ordinanza n. 738/2015 del CGA – il Collegio accoglieva la proposta domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione intimata la ricorrezione degli scritti secondo modalità che rendessero percepibili le criticità riscontrate in essi dall’organo collegiale che aveva proceduto al loro esame, quantomeno “con riferimento alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo”.

A seguito della ricorrezione la Commissione attribuiva al ricorrente il punteggio complessivo – ancora insufficiente per la sua ammissione agli orali – di 75/150, di cui punti 30/50 per l’elaborato di diritto civile, punti 20/50 per l’elaborato di diritto penale e punti 25/50 per l’elaborato atto giudiziario

Anche tale provvedimento veniva impugnato con un ricorso per motivi aggiunti ritenendolo illegittimo per violazione del precedente decisum cautelare quanto alla formulazione del giudizio di insufficienza dell’elaborato di diritto penale, nonché per la scomparsa di una delle cinque pagine della brutta dalle quali esso risultava composto (così oltretutto in violazione dell’obbligo di adeguata custodia degli elaborati da parte degli organi amministrativi che dovevano procedere alla loro correzione).

La decisione

Tanto in base all’espresso contenuto dell’attualmente vigente (dopo le modifiche ad esso apportate dal D.L. n. 112/2003) art. 22 del R.D.L. n. 1578/1933, quanto in base a quello (addizionale rispetto ad esso) della delibera dell’11/12/2014 della Commissione Centrale per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense – i cui “criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà essere data lettura ai candidati in sede di esami” -, sussistevano, così come chiarito all’interno dell’ordinanza n. 760/2015 della Sezione, delle distinte “voci” secondo cui doveva articolarsi il giudizio circa il valore di ciascun elaborato. Si tratta, più in particolare, di quelle relative a:

a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;

b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;

d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);

e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;

f) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;

g) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.

Nella complessa vicenda ciò che rileva è che secondo il Collegio la scelta operata presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria di “motivare le non ammissioni con il solo voto alfanumerico”, si pone in contrasto con quanto previsto dagli atti – rispettivamente normativi ed amministrativi generali – rendendo di conseguenza illegittimamente “opaca” la motivazione circa la ritenuta insufficienza degli elaborati del ricorrente in sede di ricorrezione degli stessi.

Tale motivazione infatti, rispetto alla più ampia griglia di valutazione elaborata dalla Commissione Centrale per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è compendiata invece nei seguenti due giudizi sintetici che non si estendono a tutti i parametri ivi considerati:

  • (parere di diritto penale) “insufficiente sotto ogni profilo sia grammaticale che lessicale, scarso per quanto riguarda la conoscenza degli istituti, oltre che per l’incapacità di risolvere le problematiche sottoposte”;

  • (atto giudiziario) “privo di capacità risolutiva delle problematiche e mancante della trattazione del quantum del reato”.

A parere del Tribunale, ci sarebbe quantomeno da chiedersi, quanto al parere di diritto penale, come e se mai sia stata valutata la “chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica” di cui alla lettera b) della delibera dell’11/12/2014 della Commissione Centrale per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, cui la Sottocommissione della Corte d’Appello di Reggio Calabria avrebbe dovuto attenersi nell’effettuare la rinnovata correzione del parere di diritto penale del ricorrente; e, quanto all’atto giudiziario, la “dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario” di cui alla lettera g) della delibera richiamata in precedenza.

Pertanto, nell’esercizio dei poteri di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 34 c.p.a., il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di procedere mediante una commissione in diversa composizione e secondo modalità che assicurino l’anonimato del ricorrente ad una rinnovata valutazione degli elaborati dello stesso.

La rinnovata correzione dovrà avvenire mediante utilizzazione di una griglia che contenga tutti i parametri di cui alla delibera dell’11/12/2014 della Commissione Centrale per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, ed in base ad una preliminare ripartizione del punteggio complessivo di 50 punti attribuibile a ciascun elaborato fra un minimo ed un massimo di punteggio attribuibile per ciascuno dei parametri di cui alla precitata delibera.

consulenza_per_privati_e_aziende          consulenza_per_avvocati

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
The following two tabs change content below.

avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

Articoli inerenti