Esame avvocato: Bari, il semplice numero non basta a legittimare la bocciatura

Esame avvocato: Bari, il semplice numero non basta a legittimare la bocciatura

T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 9 febbraio 2016, n. 127

Il ricorrente impugnava il giudizio di valutazione negativa degli elaborati dallo stesso redatti in sede di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Nello specifico, le tre prove scritte venivano valutate tutte insufficienti, avendo il candidato riportato i seguenti punteggi:

– diritto civile: 28;

– diritto penale: 28;

– atto processuale in materia civile: 28.

Come spesso rilevato su questa Rivista, la Commissione aveva formulato un giudizio di insufficienza in relazione agli elaborati del ricorrente in ragione di voti espressi da ciascun commissario in forma numerica senza evidenziare graficamente alcun errore nell’esposizione degli argomenti, né annotare alcunché a margine del testo o rendere un giudizio finale in ordine all’elaborato corretto.

Ebbene, il tribunale adito ha affermato quanto segue.

Il metodo di correzione basato sull’uso del solo voto numerico si rivela nella fattispecie insufficiente anche alla luce del carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice, con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell’effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi.

Il giudizio di insufficienza della prova potrebbe infatti esser stato determinato da uno qualsiasi dei criteri generali, tale da non consentire alcun controllo –neanche ab esterno– sull’iter logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione.

Tanto più che, in effetti, si riscontra anche la lamentata assenza sull’elaborato scritto di indicazioni, sottolineature o correzioni che valgano ad esternarne l’operato come richiesto dall’articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; norma che, benché non ancora applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo 49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall’articolo 3 della legge 241/1990.

In sintesi, gli atti non rivelano alcun segno, grafico o testuale, che possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l’espressione finale numerica del singolo giudizio.

Non vi è modo, dunque, di ricostruire la motivazione dei giudizi espressi, neanche –come detto- ab exsterno; sicché si appalesa fondato il dedotto vizio di difetto di motivazione (in tal senso peraltro ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535; ord. T.A.R. Campania, Salerno, 20 settembre 2013, n. 529).

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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