ESAME AVVOCATO: cambia tutto! Nuove regole in Gazzetta

ESAME AVVOCATO: cambia tutto! Nuove regole in Gazzetta

Con i decreti nn. 47 e 48 del 25 febbraio scorso, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016, il Ministero della Giustizia ha riordinato l’esame di Stato e la professione di Avvocato.

ESAME DI STATO

Il decreto n. 48, in vigore a partire dal 22 aprile 2016 prevede che “in un arco temporale compreso tra  i  centoventi  e  i  sessanta minuti precedenti  l’ora  fissata  per  l’inizio  di  ciascuna  prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al  presidente  della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna  prova,  protetti  da  un  meccanismo  di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine  il  Ministero  attiva una  casella  PEC  per  il   presidente   di   ciascuna   commissione distrettuale”.

La  prova  orale  sarà pubblica  e  dovrà  durare  non  meno   di quarantacinque e non più di sessanta minuti per  ciascun  candidato.

Successivamente all’illustrazione della prova scritta,  al  candidato saranno rivolte le domande individuate mediante  estrazione  svolta  con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito database.

Il candidato avrà  diritto di assistere all’estrazione con modalità informatiche delle  domande sulle quali deve rispondere.  Ogni  componente  della  commissione  o della  sottocommissione  potrà  rivolgere  al  candidato  domande   di approfondimento dell’argomento oggetto della domanda estratta,  volte a verificare l’effettiva preparazione dello stesso.

ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

Il decreto n. 47, in vigore a partire dal 22 aprile 2016, riporta il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”, e dispone che consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, deve verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

I detti requisiti sussistono quando l’avvocato:

  1. è titolare di una partita IVA  attiva  o  fa  parte  di  una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

  2. ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione con altri avvocati;

  3. ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche  se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;

  4. è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

  5. ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

  6. ha in corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

I   requisiti   previsti   devono   ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni  personali  previste  per legge.

In mancanza sarà disposta la cancellazione dall’Albo. L’avvocato potrà presentare, a mezzo posta  elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali  osservazioni,  in forma scritta, entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni.

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Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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