Esame avvocato: il voto numerico non basta. La strada del ricorso al T.A.R.
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 252
Anche quest’anno i candidati non ammessi alle prove orali dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense sono migliaia.
È normale. Ma al rammarico di molti candidati per la bocciatura si aggiunge spesso la rabbia per la “mancata correzione” degli scritti.
Purtroppo, infatti, i compiti vengono spesso trattati con superficialità dalle commissioni esaminatrici giacché sugli elaborati mancano sovente sia la motivazione sia segni grafici di correzione, idonei a giustificare il semplice voto numerico (negativo) ad essi assegnato.
Tuttavia, questo tipo di illegittimità può essere rilevata in sede giurisdizionale. Parecchi tribunali, infatti, danno ragione ai candidati ricordando che l’art. 46 della legge n. 247 del 2012 prevede che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
E’ il caso della decisione in commento, che si riferisce all’esame di Stato sostenuto nel 2014 (quando la norma prima citata non era ancora in vigore).
Tuttavia, l’art. 46 della legge n. 247 del 2012 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all’espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all’entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione.
Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1° settembre 2015, n. 4271)
Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l’obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato prima dell’inizio delle correzioni.
Il riesame e la garanzia dell’anonimato
Ciò impone all’Amministrazione di riesaminare gli elaborati viziati rinnovando il procedimento valutativo svolgendo la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio; l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.