ESAME AVVOCATO: la norma che impone l’annotazione si applica sin da subito
T.A.R. L’Aquila, sez. I, ord., 06 novembre 2014, n. 329
a cura di Giacomo Romano
L’art.46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, riguardando la valutazione delle prove scritte, non sembra possa essere oggetto di applicazione differita ex art.49 della medesima legge n.247/2012, che invece si riferisce letteralmente alle modalità di esame e alle prove d’esame.
Nel caso di specie, il candidato agiva per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013 – formulato dalla commissione per gli esami di avvocato c/o la corte d’appello di genova.
Il TAR ha accolto il ricorso atteso che l’art.46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247 dispone che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Il Collegio ha affermato che tale disposizione, riguardando la valutazione delle prove scritte, non sembra possa essere oggetto di applicazione differita ex art.49 della medesima legge n.247/2012, che invece si riferisce letteralmente alle modalità di esame e alle prove d’esame.
In conclusione, considerato che le prove del ricorrente risultavano prive di annotazioni, che non consentivano all’aspirante avvocato di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni fossero stati ritenuti erronei o non adeguati, si è ritenuto sussistere, alla luce di quanto sopra, una ragionevole previsione circa l’esito positivo del ricorso.