ESAME AVVOCATO: Milano conferma il proprio orientamento favorevole
T.A.R. Lombardia – Milano, 28 agosto 2015, n. 1912
a cura di Giacomo Romano
Nel caso di specie, la ricorrente impugnava gli esiti dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione dl avvocato – sessione 2013 lamentando, in buona sostanza, l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e conseguente irrazionalità manifesta del giudizio tecnico reso dalla Commissione esaminatrice.
La difesa dello Stato chiedeva la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 5170/2014 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato riformava (come al solito!) la pronuncia cautelare di primo grado favorevole alla ricorrente.
Il T.A.R. lombardo, ribadendo il proprio orientamento ed in dispregio della motivazione espressa dai giudici di Palazzo Spada nell’ordinanza citata, ha accolto il ricorso della ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha fatto leva sull’art. 46, L. 247/2012, il quale dispone che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti“.
Sul punto, condividendo quanto già affermato dal T.A.R. Lazio, 14 luglio 2015, n. 9413 (già oggetto di commento su questa Rivista), i giudici hanno rilevato che “se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previdente”.
In particolare, si deve ritenere che questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l’art. 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”.
In conclusione, i giudici milanesi hanno affermato che la norma transitoria, se esclude l’obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto degli otto criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato nella seduta del 02 dicembre 2013.
Pertanto, l’Amministrazione è stata condannata a disporre il motivato riesame, da parte di una diversa Commissione, delle prove della ricorrente.