Esame avvocato: Milano, ricorso per ottenere la ricorrezione dei compiti

Esame avvocato: Milano, ricorso per ottenere la ricorrezione dei compiti

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 251

Una candidata del concorso per esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2013 proponeva ricorso poiché veniva disposta la sua non ammissione alle prove orali.

Tra i motivi di ricorso si assumeva l’illegittimità del procedimento riguardante la valutazione negativa dalle tre prove scritte svolte dalla ricorrente, giacché sugli elaborati non erano presenti né motivazione né segni grafici di correzione, idonei a giustificare il semplice voto numerico ad essi assegnato.

Il tribunale ha ritenuto la censura fondata.

Come già evidenziato da precedenti di questa Rivista, l’art. 46 della legge n. 247 del 2012 prevede che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.




Pur dovendosi ammettere che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione, va in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all’espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all’entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1° settembre 2015, n. 4271).

Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l’obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato prima dell’inizio delle correzioni.

PER APPROFONDIMENTI:

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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