ESAME AVVOCATO: per il TAR Lazio basta il voto numerico

ESAME AVVOCATO: per il TAR Lazio basta il voto numerico

TAR Lazio, sez. II Ter, 18 febbraio 2016, n.2162

a cura di Giacomo Romano

Qualche tempo fa avevamo pubblicato l’articolo “ESAME AVVOCATO: il TAR Roma afferma con forza che serve una motivazione scritta”.

Si trattava della sentenza 9415/2015 con la quale il T.A.R. Lazio aveva sostenuto la necessità di utilizzare una motivazione scritta e non solo una mera valutazione numerica per poter bocciare i candidati all’esame scritto per l’abilitazione alla professione forense.

Ebbene, brusco cambio di rotta: il TAR Lazio si allinea alla tradizionale giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il caso

Una candidata ricorre contro l’illegittima omessa ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione dell’esercizio della professione forense di avvocato – sessione 2014, cui ha preso parte, conseguendo tre valutazioni negative con 25 punti per ciascuna.

Con il ricorso deduce il difetto di motivazione e l’assoluta genericità dei criteri di correzione, senza che vi sia stata la necessaria ulteriore specificazione contenutistica di detti criteri.

La decisione

Il TAR aveva intrapreso lo sforzo di rivedere criticamente il sistema di elaborazione dell’esame degli elaborati delle prove scritte dell’esame di abilitazione allo svolgimento della professione legale, basandosi sul principio cardine della valenza interpretativa delle nuove norme (L. 31.12.2012, n. 247, art. 46, comma 5) in relazione alla previgente disciplina.

Tuttavia, gli approfonditi sforzi ermeneutici, volti in sostanza ad anticipare gli effetti della riforma per rispondere all’esigenza fortemente avvertita di maggiore trasparenza nelle valutazioni ed uniformità di giudizio, non sono valsi a superare l’orientamento, di segno del tutto opposto, del giudice di appello.

Quest’ultimo, ancorché in sede cautelare, ha ritenuto in particolare che nessun rilievo può annettersi alla disposizione dell’art. 46 comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in funzione del tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l’applicabilità delle norme previgenti “…sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame…” per i primi due anni successivi all’entrata in vigore della legge (v. tra le tante l’ordinanza nr. 05181/2014 del 13.11.2014 e, più di recente, ordinanza nr. 03815/2015 del 28 agosto 2015).

Il legislatore, infatti, sostiene il TAR, differendo l’entrata in vigore della norma, esprime una scelta di equilibrio tra le esigenze di maggiore trasparenza e quelle di maggiore efficienza e speditezza della correzione degli elaborati, che il meccanismo del voto numerico ha sino ad oggi perseguito.

Ritiene, pertanto, il Collegio, di confermare la giurisprudenza tradizionale sul tema, precisando che «nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità; la relativa censura deve essere ritenuta inammissibile, ove sia prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell’asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte interessata, risultando dai verbali solo l’indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati».

Va dunque confermato, prosegue il Tar, che «nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l’esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo».

E ancora, secondo la giurisprudenza, «non vi è necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, di apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi».

In conclusione, quindi, «il vizio di illogicità o di manifesta incongruità del giudizio espresso numericamente sulle tracce della candidata odierna ricorrente si sostanzia in una domanda di revisione del punteggio nel merito di esso, con la conseguenza che tende ad ottenere la sovrapposizione di un nuovo giudizio da parte del giudice amministrativo in sostituzione della commissione d’esame e ciò vale in ordine anche alla sola delibazione del vizio ai fini dell’accoglimento per il riesame da parte di diversa commissione».

Per tutte le ragioni sopra riportate, il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato.

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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