ESAME AVVOCATO: quando è giusto fare ricorso
a cura di Giacomo Romano
Una breve casistica a sostegno dell’opportunità di proporre ricorso giurisdizionale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense.
a) quando manchino elementi di collegamento tra i criteri ed il punteggio numerico;
In questi casi, sembra cogliere nel segno la censura di difetto di motivazione.
In materia di esami di avvocato è stato affermato (da ultimo, T.A.R. Calabria – Catanzaro, 10 aprile 2014, n. 594 e T.A.R. Calabria – Catanzaro, 17 luglio 2014, n. 1194) che, nei casi sopra descritti, il punteggio numerico non è in grado di apparire da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, in mancanza della specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza; tale modus operandi, invero, oltre ad impedire al candidato un’idonea difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice – seppure nei limiti del sindacato che questi può esercitare sulla valutazione di merito espressa sulle prove di esame –, argomentando, ad esempio, su palesi vizi logici o giuridici in cui questa potrebbe essere incorsa nella correzione, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli asseriti errori in cui è incorso, conoscenza che potrebbe impedirgli di reiterarli in un successivo esame cui volesse partecipare (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, ord. 4 agosto 2014 n. 3680 ed altre ivi citate, nonché T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, ord. 18 luglio 2013 n. 7289).
La necessità di assicurare che il risultato numerico di inidoneità, pur autorizzato dalla norma, rappresenti la logica e necessitata conseguenza dell’applicazione dei criteri legalmente dati e non sia invece espressivo di travisamento, contraddizione o dell’adozione di altri criteri irragionevolmente restrittivi è avvertita nella legislazione più recente ed in particolare nell’art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, secondo cui la commissione “annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Ebbene, indipendentemente dalla questione dell’immediata applicabilità della detta disposizione ex art. 49 della legge citata, la sopravvenienza di cui all’art. 46 permette di fondare un’interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola, per non discriminare fattispecie del tutto identiche, salvo che per il dato cronologico (perché verificatesi prima o dopo l’entrata in vigore della norma), rientrando nei poteri dell’interprete tener conto dello sviluppo storico degli istituti che egli è chiamato ad applicare, attribuendo ad essi il significato più consono alla struttura complessiva dell’ordinamento vigente, alla luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione (cfr. Corte cost. 23 aprile 1998 n. 140).
In tal senso può condividersi l’assunto in base al quale “con la riforma dell’ordinamento forense è stato quindi recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15, comma 1-d, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione e nega l’accesso alla professione. L’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, ord. 4 agosto 2014 n. 581).
Pertanto si crea un pregiudizio grave e irreparabile quando, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione siano stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 10 settembre 2014 n. 1175).
b) quando il voto è prossimo alla sufficienza (88 punti);
In alcuni casi le sottocommissioni presso le Corti di appello precisano che, “nel caso di valutazione insufficiente che comporti la bocciatura, ma prossima tuttavia alla sufficienza, la commissione è tenuta a motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato”.
Ebbene, se il giudizio complessivo di inidoneità riportato dal ricorrente (88) è da reputarsi ‘prossimo alla sufficienza’ (fissata in almeno 90 punti dall’art. 17 bis, comma 2, del r.d. n. 37/1934), si impone una esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato agli elaborati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 7 novembre 2014 n. 1861; ord. 6 novembre 2014 n. 1838).
c) quando ci sono discrasie tra i voti espressi sul verbale e quelli in calce agli elaborati;
Nel caso di specie, dalla relazione del Vice Presidente della sottocommissione aggiudicatrice risultava evidente l’insanabile discrasia fra il voto espresso in calce all’elaborato concernente l’”atto giudiziario” (30) e quello, corrispondente, indicato nel verbale (33), atteso che quest’ultimo –con la fede privilegiata che lo connota- è il frutto della mera sommatoria dei voti espressi dai singoli commissari (rispettivamente, 6, 6, 7, 7, 7).
Quanto, viceversa, al voto espresso per la seconda prova (diritto penale), la stessa commissione di esame ammetteva che il voto finale (27) indicato nel verbale era un mero errore materiale, atteso che, in questo caso, la somma dei voti parziali attribuiti dai singoli commissari (6 per ciascuno di essi) ammontava a 30 e coincideva perfettamente con il voto (30) apposto in calce all’elaborato.
Ferma restando la valutazione (30) effettivamente attribuita al compito di diritto penale, il Collegio ha accolto, sia pure ai fini del riesame, la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 10 febbraio 2011 n. 265).
d) quando il compito è “fatto bene”!
Quando le soluzioni adottate dal candidato risultano conformi – quanto agli aspetti dell’inquadramento logico sistematico – a quelle prospettate dalla stampa tecnica di settore riprendendo specifiche pronunce della Corte di Cassazione intervenute nelle rispettive materie d’esame e tali soluzioni risultano, altresì, correttamente applicate alle fattispecie concrete oggetto dei quesiti si impone la ricorrezione.
In questi casi appaiono palesemente inadeguate le valutazioni che hanno portato a voti di insufficienza. Nel caso di specie, questi giudizi: “l’elaborato si dilunga su profili teorici trascurando l’applicazione alla fattispecie concreta” nell’un caso; e “mancanza di specificità e completezza”, nonché “perché: la domanda risulta immotivata” nell’altro);
Secondo i giudici napoletani, quanto al parere di diritto civile, era vero che la candidata aveva proceduto ad un preliminare, ampio excursus teorico (peraltro non inopportuno, trattandosi di materia interessata nel tempo da controversie interpretative), ma aveva poi fatto, contrariamente a quanto affermato in sede di correzione, corretta applicazione alla fattispecie concreta oggetto d’esame dei principi esposti.
Analoga situazione sussisteva quanto all’atto in materia di diritto e procedura civile, il quale non appariva caratterizzato da carenza di specificità né di completezza.
Pur essendo il giudizio oggetto della presente controversia qualificabile come tecnico discrezionale, lo stesso può essere oggetto di indagine da parte del G.A. qualora siano ravvisabili – come nel caso di specie – estremi di palese illogicità o irragionevolezza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 04 settembre 2014 n. 1387).
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