ESAME AVVOCATO: se si impugna il bando la competenza va al T.A.R. Lazio
T.A.R. Roma, sez. II-Quater, 14 luglio 2015, n. 9366
a cura di Giacomo Romano
L’impugnazione del bando di ammissione all’esame di abilitazione forense e dei decreti ministeriali di nomina della Commissione centrale e delle sottocommissioni giustifica la competenza territoriale del T.A.R. Roma ai sensi dell’art. 13 comma 4 bis c.p.a.
Il fatto
Il ricorrente censurava, sotto molteplici profili, l’illegittima esclusione dalle prove orali dell’esame di abilitazione di avvocato – sessione 2013 – i cui scritti aveva sostenuto nel distretto della Corte d’Appello di Bari conseguendo il giudizio complessivo di 81 punti (parere motivato di diritto civile: 27; parere motivato di diritto penale: 26; atto giudiziario: 28), inferiore alla soglia minima di ammissione di 90 punti.
Chiedeva, contestualmente, la sospensione ell’efficacia dell’elenco dei candidati idonei all’esame orale per l’abilitazione alla professione di avvocato – sessione anno 2013 – pubblicato sul sito web dell’ordine degli avvocati di Lucera nella parte in cui esso non conteneva il nominativo del ricorrente.
Tuttavia, il ricorrente incardinaca il ricorso presso il T.A.R. Roma. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, eccependo l’incompetenza territoriale del Tar Lazio e controdeducendo ai motivi di ricorso.
La Sezione accoglieva l’istanza cautelare corredante il gravame con propria ordinanza n. 4608 del 26 settembre 2014, riformata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 5172 del 13 novembre 2014.
La decisione
Preliminarmente, il Collegio ha esaminato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero della Giustizia.
L’Amministrazione sosteneva, infatti, che la competenza territoriale a conoscere della controversia dovesse spettare al Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera la commissione esaminatrice; per cui, nel caso di specie, sarebbe stato territorialmente competente il TAR di Bari.
Ebbene, il ricorrente, tra i vari atti, aveva impugnato anche la nota adottata dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia contenente l’indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2013. Secondo la Difesa erariale non è invocabile al riguardo l’art.13 comma 4 bis del C.pa. (che, si rammenta, recita: “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”) perché a tale nota non può essere riconosciuta natura normativa o provvedimentale essendo la stessa, più semplicemente, meramente ricognitiva della legislazione vigente e dunque non idonea a rendere operativa la vis attractiva (a favore dell’adito Tar) di cui all’art. 13, comma 4 bis del c.p.a.
Invero, pacificamente, alla predetta nota non può riconoscersi natura di atto amministrativo generale né, nell’ambito di tale genus, di atto normativo.
Nondimeno, il Collegio ha ritenuto la dedotta eccezione di incompetenza territoriale infondata.
Infatti, il ricorrente aveva impugnato anche il bando di ammissione all’esame di abilitazione forense (Decreto del Ministero della Giustizia del 02.09.2013) nonché i decreti ministeriali di nomina della Commissione centrale e delle sottocommissioni; decreti questi ultimi integrativi della disciplina fissata dal bando col quale condividono, ovviamente, la stessa natura di atto amministrativo generale. Pertanto, il T.A.R. ha ritenuto correttamente incardinata la competenza territoriale operando, ai sensi dell’art. 13 c. 4 bis C.p.a., la vis attractiva degli atti generali parimenti gravati.
Naturalmente la presenza di atti de quibus nell’oggetto dell’impugnativa renderebbe necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quei candidati che, ad esame positivamente sostenuto, sono ormai abilitati e che, in caso di accoglimento delle doglianze incentrate sull’impugnativa della composizione della Commissione d’esame, vedrebbero travolto il risultato che è stato conseguito tramite una Commissione (che si assume) illegittimamente formata. Nondimeno il Collegio ha ritenuto di potersi esentare dal disporre tale incombente perché il ricorso meritava adesione per altre ragioni e, in particolare, per l’insufficienza del mero voto numerico riportato sugli elaborati che, come noto, è inidoneo ad integrare i parametri motivazionali minimi di cui all’art. 3 L. 241/1990 e a rendere intellegibile gli elementi di valutazione posti dalla sottocommissione a fondamento del proprio giudizio.
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