Esame avvocato: violazione dell’anonimato e ammissione con riserva agli orali. Lo dice il Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 526
a cura di Giacomo Romano
Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.
Il caso
Una candidata partecipava all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013, dal quale veniva esclusa all’esito della correzione delle prove scritte per avere riportato un punteggio complessivo di 83, inferiore al minimo di 90.
La candidata impugnava il provvedimento di esclusione, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respingeva con sentenza in forma semplificata 29 ottobre 2014, n. 618.
La candidata interponeva appello contro la sentenza facendo valere, tra l’altro, delle censure di ordine formale all’operato degli organi della procedura d’esame.
Nella seduta del 13 dicembre 2013, in occasione del raggruppamento e successivo mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati delle tre giornate d’esame, la Sottocommissione sarebbe stata formata solo da avvocati e dunque non si sarebbe costituita in sessione plenaria. Ne risulterebbero di conseguenza violati l’art. 22, comma 4, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e i criteri generali stabiliti dalla Commissione centrale con il verbale del 2 dicembre 2013, secondo cui le Sottocommissioni avrebbero dovuto curare la partecipazione a tutte le operazioni in discorso delle varie componenti professionali.
Inoltre, nella seduta del 13 gennaio 2014, le Sottocommissioni in seduta plenaria avrebbero predeterminato secondo una progressione numerica la regola di divisione fra le diverse Sottocommissioni, per la correzione, degli elaborati scritti, ancora una volta violando le prescrizioni impartite dalla Commissione centrale, che avrebbero imposto il rimescolamento (cioè l’affidamento alla sorte) con esclusione di qualsiasi criterio prestabilito.
La decisione
Il T.A.R. ha svalutato queste trasgressioni, considerandole infondate (quanto alla necessaria presenza simultanea dei componenti di tutte e tre le categorie professionali presenti nelle Sottocommissioni, che – secondo costante giurisprudenza – non parteciperebbero ai lavori in rappresentanza di interessi settoriali) o sostanzialmente innocue, essendo garantita l’oggettività e la trasparenza dei criteri di riparto.
La risposta – per i giudici di Palazzo Spada – non è convincente. Giustamente l’appellante replica di non avere censurato il mancato pluralismo nella composizione della Sottocommissione o una concreta disparità di trattamento, ma la violazione di specifici obblighi di comportamento.
Risulta dunque accertata la violazione sotto più profili della lex specialis della procedura d’esame. Si tratta, certo, di violazioni formali, dalle quali però – indipendentemente dall’accertamento di una concreta lesione dell’interesse dell’appellante – non può che discendere l’illegittimità degli atti impugnati.
Fatte salve le differenze specifiche, tale conclusione è in linea con quanto ha affermato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in una vicenda per certi versi analoga, nel senso che una potenziale lesione della regola dell’anonimato è di per sé ragione di invalidità, indipendentemente da un concreto accertamento dell’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione (sentenza 20 novembre 2013, n. 26).
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.