Esposizione del lavoratore a fibre di amianto: elaborazioni giurisprudenziali e novità normative

Esposizione del lavoratore a fibre di amianto: elaborazioni giurisprudenziali e novità normative

Il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto è contrassegnato dall’abbandono della punizione della mera disobbedienza, in favore della repressione di fatti, ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela penale (c.d. principio di materialità). La rilevanza che la volontà si concretizzi in una condotta offensiva trova espresso richiamo all’art. 25 comma 2 Cost, nonché all’art. 7 CEDU ed ha ispirato la disciplina relativa ai reati c.d. di opinione, che ha abrogato i reati di mero dissenso che non rappresentano un effettivo pericolo per la personalità dello Stato.

La suddetta condotta, come si ricava da una lettura sistematica delle norme codicistiche (artt. 40, 41, 42, 328,  593 c.p.), può essere attiva o omissiva. La prima evoca un comportamento positivo che si risolve in un facere contrario ad un precetto penale.  La seconda è una condotta negativa, il cui addebito si fonda su un giudizio normativo relativo al  non facere quod debetur. In altri termini, l’omissione non rileva in quanto tale, ma solo nel caso in cui il soggetto attivo abbia il dovere giuridico di agire.

Ciò rende difficile distinguere tra condotte attive colpose e condotte omissive. La colpa, infatti, è caratterizzata dalla mancanza di dolo  e dalla violazione di regole cautelari, che possono essere rigide o elastiche, scritte (colpa specifica) o non scritte e ricavate dal giudice da massime di esperienza (colpa generica). Tali norme cautelari sono elaborate sulla base di un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento,  tenuto conto del parametro oggettivo dell’homo eiusdem condicionis et professionis.  La colpa, pertanto, ha una notevole componente omissiva laddove si traduce nel mancato rispetto e, conseguenzialmente, nell’omissione delle cautele richieste dal caso concreto. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’omessa diagnosi di una grave malattia da parte del medico, nell’ambito della quale si intrecciano  profili omissivi e commissivi colposi per violazione delle regole dell’ars medica.

La disquisizione non è meramente dogmatica, ma ha rilevanti corollari applicativi, in specie con riferimento alla causalità.  La tematica attiene ai soli reati omissivi impropri che, a differenza dei reati omissivi propri (593 c.p.),  sono caratterizzati dalla presenza di un evento e sono costruiti mediante l’applicazione alle fattispecie di parte speciale della clausola di equivalenza contenuta all’art. 40 secondo comma c.p.-

Sul punto, in passato,  la giurisprudenza riteneva che il nesso di causalità nei reati omissivi impropri avesse una natura diversa da quello relativo ai reati commissivi. Mentre, infatti, la spiegazione causale di questi ultimi si basava su dati reali, nei primi si sarebbero dovuti confrontare dati ipotetici, con la conseguenza che il relativo nesso di causalità avrebbe avuto natura ipotetico-normativa, dovendo chiarire che cosa sarebbe accaduto se l’agente avesse tenuto la condotta doverosa. Tale distinzione aveva condotto all’adozione di criteri differenti in ordine all’accertamento del nesso di causalità. Rispetto ai reati commissivi la posizione prevalente propendeva per la teoria condizionalistica rivisitata alla luce della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura (sentenza Bonetti). Nello specifico, una condotta avrebbe potuto essere ritenuta antecedente causale di un evento laddove fosse rientrata nel novero degli antecedenti che secondo una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge di copertura), avrebbe dato luogo ad un evento del tipo di quello in concreto verificatosi.  Tanto sarebbe stato accertato sulla base di un giudizio contro fattuale (contrario ai fatti), basato sulla doppia formula, secondo la quale una condotta è causa di un evento se eliminando mentalmente la prima viene meno il secondo e non è causa dello stesso se eliminandola quest’ultimo permane. Il suddetto giudizio non avrebbe potuto essere effettuato in caso di reati omissivi impropri, mancando dati reali da confrontare, con la conseguenza che il relativo accertamento avrebbe dovuto basarsi sulla teoria dell’aumento del rischio, secondo la quale una condotta omissiva può dirsi causa di un evento laddove ne aumenti il rischio di verificazione.

Quest’ultima teoria, tuttavia, ha sollevato dubbi in dottrina, esponendosi a notevoli incertezze applicative, tenuto conto della difficile parametrazione del concetto di “aumento del rischio”. Le suddette critiche sono state accolte dalla giurisprudenza, che ha concluso per il carattere unitario del nesso di causalità, per i reati commissivi ed omissivi. Con riferimento ad entrambi il nesso di causalità va accertato attraverso un giudizio contro fattuale caratterizzato dalla doppia formula, con la peculiarità che, nei reati omissivi impropri, il suddetto giudizio sarà doppiamente ipotetico. Il giudice, infatti, riportandosi con la mente al momento dell’omissione, dovrà ipotizzare la condotta doverosa e verificare se viene meno l’evento (giudizio positivo) e ipotizzare la prima ed accertare se permane il secondo (giudizio negativo).

Tale posizione interpretativa è stata avallata dalle Sezioni Unite Franzese che, intervenute in ambito di responsabilità medica per omissione, hanno ribadito l’unitarietà del nesso di causalità ed il superamento della teoria dell’aumento del rischio a favore della teoria condizionalistica, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche.  Esaminando nello specifico la problematica del grado di probabilità necessaria, le Sezioni Unite hanno abbandonato il criterio della probabilità statistica in favore della probabilità logica. In altri termini, il Supremo Consesso ha richiesto che la spiegazione causale accertata sulla base di leggi scientifiche di copertura venga corroborata, ossia confrontata con i dati emersi nel corso del processo, onde verificarne l’elevata credibilità razionale ed ottenere la certezza processuale. A tal fine, viene chiesto al giudice di esaminare eventuali  fattori alternativi causali, onde escludere la relativa efficienza eziologica.

Il criterio della probabilità logica introdotto dalle Sezioni Unite con riguardo ai reati omissivi, è stato esteso anche ai reati commissivi e trova oggi generale applicazione, tanto da rendere discussa la relativa applicabilità anche in ambito civilistico.

Recentemente, tuttavia, in merito alla vicenda Thissenkrupp, la Suprema Corte, senza discostarsi dal dictum delle Sezioni Unite Franzese, ha posto in evidenza alcune differenze tra i reati commissivi ed i reati omissivi  in merito alla richiesta corroborazione dei dati statistici. Si è, infatti, osservato che mentre per i reati commissivi la contestualizzazione di tali dati è effettuata sulla base di un giudizio esplicativo del giudice che tiene conto dei fatti verificati ed esclude fattori alternativi, nelle fattispecie omissive il giudizio è predittivo perché si fonda su dati ipotetici. La corroborazione dell’ipotesi, inoltre, non potrà basarsi sulla ricerca di fattori alternativi, perché è un dato reale che l’evento sia conseguenza dell’omissione, ma  sulle circostanze del caso concreto. Occorrerà, in altri termini, verificare che in base alle circostanze del caso concreto, la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento o quest’ultimo si sarebbe verificato con modalità meno lesive o in epoca ragionevolmente posteriore.

Tracciate le distinzioni tra condotte attive ed omissive in punto di causalità e posti in evidenza i profili omissivi delle condotte attive colpose, merita soffermarsi sui criteri discretivi elaborati in via interpretativa.  La dottrina prevalente, sul punto, ritiene che siano colpose le condotte che danno luogo ad eventi che sono la concretizzazione del rischio che queste hanno posto in essere e omissive le fattispecie in cui l’evento è la concretizzazione di un rischio antecedente alla condotta, che l’agente aveva l’obbligo giuridico di evitare. Il criterio esposto, fondato sul rischio, crea  incertezze applicative, di tal che la giurisprudenza ha preferito adottare un approccio casistico che esamini nel caso concreto la preponderanza dell’omissione o della condotta colposa.

La questione si è posta con riguardo alla responsabilità del datore di lavoro per i decessi o le malattie riportate dai lavoratori dipendenti a seguito di prolungate esposizioni ad amianto.

Il suddetto materiale, infatti, a partire dagli anni 70 è stato molto usato per la costruzione di impianti industriali, coperture, binari ferroviari, essendo a basso costo e solo a partire dal 1999 è stato vietato in considerazione della sua elevata tossicità, essendo stata accertata una correlazione con patologie tumorali ai polmoni, quali il mesotelioma pleurico e l’asbestosi.

Per anni, quindi, i datori di lavoro hanno sottoposto i lavoratori alle inalazioni di polveri di amianto, senza fornire loro adeguati presidi di tutela (es. mascherine). In disparte il profilo della colpa inerente alla prevedibilità, strettamente correlata alla conoscibilità degli effetti delle inalazioni di amianto, anche in questo caso viene in rilievo una condotta attiva (esposizione ad amianto),  caratterizzata da una rilevante componente omissiva (omissione di cautele).

Con riguardo ai reati di lesioni colpose (590 c.p.) e di omicidio colposo (589 comma 2 c.p.) prospettabili in capo al datore di lavoro in caso di malattia o morte del lavoratore, si pone quindi il problema di verificare la componente preponderante attiva o omissiva, per poi procedere all’accertamento del nesso di causalità sulla base delle coordinate interpretative sopra indicate, di recente poste in evidenza dalle Sezioni Unite Thissenkrupp.

Da un’attenta analisi emerge la prevalenza della condotta attiva nella causazione dell’evento, ossia l’esposizione dei lavoratori per tempo prolungato ad una sostanza nociva alla salute; ai fini dell’affermazione della responsabilità penale sarà quindi necessario verificare il nesso di causalità tra la suddetta condotta e l’evento malattia o morte riportato dal lavoratore, secondo la teoria condizionalistica riletta alla luce della sussunzione sotto leggi scientifiche corroborata dall’esame di eventuali fattori alternativi, prendendo in esame i dati processuali.

Tale accertamento pone una serie di problematiche, in considerazione della natura lungo latente e multifattoriale delle patologie tumorali che vengono in rilievo.

In particolare, trattandosi di malattie che si manifestano anche molti anni dopo l’esposizione, si pone il problema di individuare il soggetto in capo al quale effettuare l’addebito, specie nel caso in cui negli anni si avvicendino più amministratori. La questione è intimamente correlata alla mancanza di dati certi sul piano della letteratura scientifica in ordine alla natura dose killer o dose dipendente di tali patologie. Salvo che per l’asbestosi, rispetto alla quale ne è stata chiarita la natura di dose killer, non è dato sapere con certezza se il mesotelioma sia un tumore che sorge per effetto di una sola esposizione all’amianto (dose killer), con conseguente irrilevanza delle altre esposizioni, oppure si sviluppi progressivamente e le successive esposizioni determinino un aggravamento o riducano i tempi di latenza. La questione è estremamente rilevante posto che, laddove si tratti di una malattia dose killer, la responsabilità andrà addebitata unicamente all’amministratore in carica al momento della prima esposizione a nulla rilevando le successive.  Ciò, in considerazione dei lunghi tempi di latenza, rende notevolmente difficoltosa l’individuazione di un soggetto responsabile. Diversamente, in caso di patologia dose dipendente, le condotte di esposizione dei vari amministratori che si sono avvicendati rilevano come concause, ai sensi dell’art. 41 c.p., posto che la giurisprudenza ha chiarito che il nesso di causalità sussiste anche laddove la condotta non solo abbia dato causa all’evento, ma ne abbia diminuito i tempi di latenza, ovvero ne abbia aggravato l’intensità lesiva.

L’incertezza sul piano applicativo è emersa chiaramente in alcune  note vicende giudiziarie, tra le quali quella che ha visto protagonista la società Montefibre S.p.a.- La Suprema Corte ha, infatti, annullato la sentenza della Corte d’Appello con rinvio, sulla base del difetto di motivazione in ordine alla prevalenza della tesi per cui il mesotelioma avrebbe avuto la natura di patologia dose dipendente rispetto a quella che propendeva per la natura di dose killer.

Al fine di superare le descritte difficoltà, autorevole dottrina ha proposto di sostituire l’accertamento del nesso di causalità caso per caso, con una verifica basata su evidenze epistemologiche, ritenendo quindi accertato il nesso di causalità laddove emerga che l’incidenza del tumore è maggiore nel ramo della popolazione esposto alle inalazioni di amianto. Si potrebbe osservare, tuttavia, come tale metodo non consenta di ottenere la certezza processuale richiesta al fine del suddetto accertamento.

Gli operatori hanno preferito, così,  abbandonare il ricorso alle fattispecie di lesioni colpose ed omicidio colposo, in favore dei delitti di disastro innominato aggravato (art. 434 secondo comma c.p.) e di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravato dall’evento (art. 437 comma 2  c.p.).

La prima ipotesi è espressione di una logica di anticipazione della tutela e integra un reato di pericolo astratto, posto che punisce un fatto, descritto come “altro disastro” che il legislatore, sulla base di massime di esperienza, ritiene pericoloso per l’incolumità pubblica, intesa come vita ed integrità della collettività. La norma in discussione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di determinatezza (art. 25 comma 2 Cost), che evoca il dovere del legislatore di ricorrere a concetti suscettibili di essere accertati e provati nel processo. Si è, infatti, osservato che gli elementi elastici, a differenza di quelli vaghi o indeterminati (es.plagio), sono compatibili con il principio di determinatezza, laddove sia possibile attribuire loro il significato in base ad una interpretazione sistematica che tenga in considerazione la ratio e la collocazione testuale della norma.

Al fine di delimitare il significato di disastro innominato, quale norma di chiusura,  pertanto, la stessa ha mutuato i criteri interpretativi adottati dalla giurisprudenza con riferimento ai disastri tipizzati ed ha concluso nel senso che si tratti di un reato istantaneo, caratterizzato da un evento di straordinarie dimensioni, che abbia una forza distruttiva dirompente, tanto da creare il pericolo per la vita e l’integrità dell’intera collettività.

Alla luce dell’orientamento esposto, in base al quale la norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima,  la dottrina ha dubitato la  riconducibilità dei reati di esposizione di amianto, non ravvisandovi una componente distruttiva.

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, si è posto in evidenza come tutti i disastri, di cui quello innominato mutua i caratteri, siano reati dolosi e ciò mal si concilia con le condotte di sottoposizione ad amianto che, nella stragrande parte dei casi, hanno natura colposa, mancando evidentemente la volontà di cagionare la morte o le lesioni dei lavoratori.

Ulteriormente si è osservato come, anche a voler ravvisare il reato di cui all’art. 434 c.p., deve essere comunque accertato il nesso di causalità tra il fatto ed il disastro che ne rappresenta l’evento, con la conseguenza che si ripropongono i problemi applicativi su lamentati.

Parimenti è stata sottoposta a rilievi critici la riconducibilità al reato di omissione dolosa delle cautele, aggravato dall’evento disastro (437 comma 2 c.p.). Quest’ultima disposizione, infatti, è una fattispecie di pericolo presunto, dolosa e pone i medesimi problemi interpretativi analizzati in ordine al reato di disastro innominato, nonché relativi all’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva delle cautele e disastro.

Recentemente la Suprema Corte, nel caso Eternit, ha ribadito la correttezza della contestazione al datore di lavoro dei reati di cui agli articoli 434 secondo comma e 437 secondo comma c.p.-  La stessa ha, infatti, osservato che il disastro può avvenire anche mediante un lungo processo (es.frana), senza che l’accadimento di straordinarie dimensioni debba necessariamente essere repentino. Nonostante tale ricostruzione potesse fare propendere per la natura permanente del reato, in contrasto con il dictum della Corte Costituzionale, la Cassazione ha concluso per la natura istantanea dello stesso, consumato nel momento della chiusura degli stabilimenti industriali. Né il carattere permanente può essere desunto dagli effetti nocivi che le industrie continuano a produrre laddove non procedano alla bonifica dei terreni. Il reato permanente, infatti, ricorre allorchè, a fronte di un bene giuridico comprimibile, l’autore mantenga nel tempo una condotta antigiuridica. La permanenza degli effetti, pertanto, non incide sulla natura istantanea del reato, non essendo gli stessi riconducili ad una condotta del reo, in capo al quale mancava, sino alla novella legislativa che ha introdotto i delitti ambientali, l’obbligo di provvedere alla bonifica. Nondimeno la natura di reato permanente non può essere conclusa con riferimento alla circostanza per cui anche dopo la chiusura degli stabilimenti molti lavoratori continuano ad ammalarsi e a morire di patologie tumorali.  I suddetti effetti, non menzionati nella fattispecie di cui all’art. 434 c.p., potranno al più essere oggetto di autonoma contestazione. Nulla viene detto espressamente in ordine all’elemento soggettivo doloso richiesto; il problema della compatibilità potrebbe essere risolto prospettando una responsabilità del datore di lavoro fondata sul dolo eventuale, come rappresentazione dell’evento come conseguenza possibile dell’attività che viene continuata, accettando il rischio che lo stesso si verifichi.

Concludendo, merita analizzare l’impatto della riforma L. 68/2015, che ha inserito i delitti contro l’ambiente nel Titolo VI bis del libro II del codice penale, a tutela della pubblica incolumità,  a riprova dell’importanza riconosciuta a tali fattispecie, finora relegate nel TU Ambiente.

L’art. 452 ter c.p., infatti, prevede la fattispecie del reato di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale. Quest’ultimo ricorre, ai sensi dell’art. 452 bis c.p., anche in caso di compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, con la conseguenza che la condotta di esposizione ed utilizzo di amianto può dirsi astrattamente sussumibile nella suddetta fattispecie, laddove ricorra l’elemento doloso. In tale ipotesi, se ne derivi la morte o la lesione di lavoratori, al datore di lavoro sarà addebitabile il reato di cui all’art. 452 ter c.p., che è un’ipotesi speciale del reato previsto all’art. 586 c.p.- Sul punto, pertanto, mutuando l’orientamento di cui alle S.U. Ronci, la norma deve essere interpretata conformemente al principio di colpevolezza di cui all’art. 27 comma 1 Cost, con la conseguenza che la morte o le lesioni devono essere addebitabili all’agente a titolo di colpa, da intendere come violazione della norma cautelare. In altri termini, ai fini della responsabilità ex art. 452 ter c.p., dovrà essere provata la condotta dolosa di inquinamento ambientale, il nesso di causalità tra il suddetto inquinamento ed il reato di morte o lesioni, nonché l’addebito a titolo di colpa, fondato sulla prevedibilità in concreto.

Nessuna soluzione, pertanto, è stata fornita alle problematiche sollevate in tema di accertamento del nesso causale, nonché in ordine alle fattispecie colpose, di tal che è auspicabile un intervento del legislatore.

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