Fac simile, modello di permesso per visita medica (art. 2110 c.c.)
Permesso per visita medica (art. 2110 c.c.)
L’art 2110 c.c. stabilisce che “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità [38 Cost.].
Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio [2120, 2752, n. 4].”
Con riguardo ai rapporti di lavoro, l’art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio), il rapporto di lavoro viene sospeso e che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto (cosiddetto termine di comporto) appositamente previsto dai contratti collettivi.
In altre parole, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato.
A seguito delle novità introdotte dalla legge 92/2012, è peraltro previsto che il giudice, qualora accerti la violazione dell’art. 2110 cod. civ., debba applicare, ove il caso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 18 S.L., la cd. tutela reintegratoria attenuata (che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento del risarcimento del danno da calcolarsi entro il limite delle 12 mensilità).
Si capisce dunque che diventa prioritario verificare la durata del termine di comporto disciplinato dal contratto collettivo.
Qui di seguito un modello di permesso per visita medica (art. 2110 c.c.).
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