Fac simile, modello di richiesta trasferimento ex Legge n. 104/92, art. 33.
Conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative è un’impresa ardua per i più, ma è ancora maggiore per i lavoratori che assistono familiari disabili e per gli stessi lavoratori disabili. I commi 5 e 6 dell’articolo 33 della Legge 104/1992 stabiliscono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, se sussistono i presupposti, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Questa disposizione si configura come un interesse legittimo, e non come un diritto soggettivo insindacabile.
Di fatto, quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.
Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all’assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità. Come per i permessi, anche in questa ipotesi non è richiesta la convivenza.
Va precisato inoltre che l’interpretazione ormai prevalente e consolidata è che l’agevolazione riguardi le persone con handicap con connotazione di gravità, beneficiarie di tutte le agevolazioni previste dall’articolo 33 della Legge 104/1992. Questa annotazione è necessaria in quanto il comma 5 non indica esplicitamente la gravità dell’handicap.
Una disposizione particolare è quella stabilita all’art. 21, riferendosi alle persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi” o invalide per servizio di prima, seconda o terza categoria (Tabella A della Legge 10 agosto 1950, n. 648).
Nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Qui di seguito il fac simile di modello di richiesta trasferimento ex Legge n. 104/92, art. 33.
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