Falcidiabilità del credito Iva: dall’Europa il via
Il tribunale di Udine con ordinanza del 30 ottobre 2014 ha sollevato la questione pregiudiziale in merito alla compatibilità di una norma interna, nel caso di specie l’artt.162 e 182- ter l. fall., tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all’Iva, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito- sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito del controllo formale del Tribunale- un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare.
I giudici comunitari nella sentenza C-546/14 hanno confermato che gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi, beneficiando tuttavia di una certa libertà nell’utilizzo dei mezzi a loro disposizione. La Corte ha chiarito altresì che la discrezionalità concessa agli stati deve comunque garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione. Più in dettaglio, la direttiva Iva, deve essere applicata in conformità al principio di neutralità che permea il sistema comune dell’Iva. La Corte ha ricordato che le risorse proprie dell’Unione sono determinate dalle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili Iva armonizzati determinati secondo le regole dell’Unione. Ciò, comporta una correlazione tra riscossione del gettito Iva e la messa a disposizione del bilancio Ue delle corrispondenti risorse Iva.
Dopo aver ricostruito il contesto normativo comunitario, la Corte ha esaminato la procedura nel suo complesso. In primo luogo, ha constatato che la procedura di concordato, così come delineata dal legislatore italiano, è soggetta a presupposti rigorosi, atti a garantire il recupero di crediti privilegiati ed Iva. In secondo luogo, la procedura, consente all’amministrazione finanziaria di accertare che, in caso di liquidazione fallimentare, non è possibile ricevere un pagamento maggiore attraverso la stima di un esperto. La procedura, inoltre, accorda la votazione del piano a tutti i creditori ai quali il debitore non propone un pagamento integrale del loro credito. La normativa permette pertanto all’amministrazione di partecipare alla votazione del piano, consentendole, in quella sede, di esprimere voto contrario, oltre alla possibilità di contestare tramite opposizione il concordato che prevede un pagamento parziale di un credito Iva. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso per la compatibilità con i principi comunitari del pagamento parziale del credito Iva nell’ambito di una procedura di concordato preventivo.
La sentenza della Corte di giustizia europea è sicuramente da apprezzare, contrariamente alle statuizioni della giurisprudenza italiana che si sono arroccate su un’interpretazione rigorosa del principio di effettiva riscossione delle risorse proprie comunitarie. In tal modo, la Corte ha smentito la posizione della Cassazione italiana, chiarendo che un pagamento parziale del credito Iva, seppure al verificarsi di rigorose condizioni, non incide sulla riscossione del tributo comunitario. Risulta opportuno evidenziare altresì che l’avvocato generale Ue (E. Sharpston) investito della quaestio, nelle proprie conclusioni ha prospettato l’irrilevanza delle precedenti statuizioni della Corte in materia di Iva. In proposito, una decisione della Corte aveva visto soccombente l’Italia in relazione al c.d. condono tombale, disciplinato dall’art. 9 della leggen.289/2001. L’avvocato generale ha chiarito che la precedente pronuncia aveva ad oggetto una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento da parte dell’amministrazione, a fronte del pagamento di una somma da parte del contribuente; siffatta situazione risulta totalmente differente rispetto al pagamento parziale del credito Iva nell’ambito di un concordato preventivo, laddove l’amministrazione continua ad esercitare i propri poteri di verifica ed accertamento.
Da quanto sin qui esposto, si potrebbe concludere che la tesi dell’infalcidiabilità dell’Iva nel concordato preventivo sembrerebbe definitivamente superata. Al riguardo, alcuni commentatori hanno osservato che le conclusioni rassegnate dalla Corte europea, sebbene contribuiscano al superamento della tesi dell’infalcidiabilità del credito Iva, tuttavia non garantiscono un immediato recepimento da parte della Corte di Cassazione italiana. Con riguardo alle argomentazioni sostenute dalla Cassazione a sostegno dell’infalcidiabilità, risulta infatti opportuno evidenziare che non hanno riguardato la compatibilità del nostro diritto interno con i principi comunitari. Pertanto, la conferma giunta dalla Corte europea della falcidiabilità del credito Iva potrebbe da sola non essere sufficiente a disinnescare le argomentazioni della Cassazione. Ciò detto, è bene rammentare che le decisioni della Corte europea sono immediatamente vincolanti all’interno dei singoli stati e l’arroccamento della giurisprudenza sulla tesi dell’infalcidiabilità finirebbe per contrastare con l’orientamento del giudice europeo ed accrescere nuovi profili di contestazione; nel caso in cui il giudice si pronunci per l’inammissibilità della domanda di concordato, l’imprenditore, con il reclamo, potrà eccepire il contrasto con i principi comunitari. Bisogna, tuttavia, riconoscere che i giudici di merito, in questi anni, hanno più volte aderito alla tesi della falcidiabilità, di conseguenza il vero scoglio da arginare rimane la cassazione. Alfine di verificare l’effettiva recezione dell’orientamento comunitario, bisognerà dunque attendere le Sezioni Unite che per il 19 luglio 2016 con riguardo a più procedimenti, sono chiamate ad esaminare la questione nel suo complesso. Meno incertezze sussistono in relazione al superamento dell’orientamento della Corte Costituzionale. La Corte aveva concluso riconoscendo la peculiarità del credito, in quanto risorsa propria dell’unione europea e ribadendo la necessità dell’ordinamento di assicurare il pagamento integrale del credito Iva. Pertanto, alla luce del nuovo contesto normativo comunitario, ne deriva il superamento della decisione della Corte Costituzionale e probabilmente potrebbe anche riproporsi la questione di legittimità costituzionale degli art. 160 e 182-ter l. fall. in relazione agli artt. 3 e 97 della Cost
Da ultimo, non è escluso nemmeno che il legislatore decida di intervenire ed introdurre il principio della falcidiabilità dell’Iva, riallineando la normativa fallimentare rispetto ai principi comunitari.
[1] Giulio Andreani e Angelo Tubelli, Falcidiabilità dell’Iva nel concordato preventivo: la querelle non è finita. Il fisco n.21/2016
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Davide Vecchione
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