Famiglia. Se il coniuge non abbandona la casa coniugale a seguito di provvedimento del giudice, che fare?
Nella maggior parte dei casi la casa coniugale viene assegnata alla moglie quale genitore collocatario dei figli minori avendone, così, il godimento esclusivo. In questa circostanza l’altro coniuge, a seguito di provvedimento del Giudice, dovrebbe lasciare la casa coniugale. Se non lo fa spontaneamente, che fare?
Senza dubbio alcuno non lo si può cacciare di casa, ma lo si può costringere ad abbandonare la casa coniugale, ottenendo, così, l’allontanamento coattivo. Difatti, il coniuge non assegnatario che continua ad occupare la casa lo fa sine titulo, ovvero illegittimamente.
Vediamo in che modo occorre agire.
Il provvedimento con cui il Giudice ha disposto l’assegnazione della casa coniugale alla moglie costituisce titolo esecutivo per cui la moglie, rivolgendosi ad un avvocato, può dare avvio alla procedura di esecuzione forzata.
L’avvocato dovrà, dunque, provvedere a notificare al marito una copia in forma esecutiva del provvedimento del Giudice ed un atto ( rectius: precetto) con cui gli viene intimato di abbandonare entro una certa data la casa coniugale. Se il marito sottovaluta l’intimazione, a questo punto interverrà l’Ufficiale Giudiziario che gli intimerà di lasciare la casa entro una certa data. Se il coniuge ancora una volta continua a non voler abbandonare la casa coniugale, l’Ufficiale Giudiziario, con l’assistenza di agenti di P.S. lo costringerà ad abbandonare la casa.
Consiglio: Prima di avviare una simile procedura è sempre preferibile raggiungere un accordo ciò nel primario interesse dei figli minori.
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Luisa Camboni
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