Figlio di due madri: è ammessa la trascrizione dell’atto di nascita straniero?
Con la recente sentenza n. 19599 del 30/09/2016 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla trascrizione in Italia dell’atto di nascita, formato in Spagna e valido per il diritto spagnolo, di un bambino nato, tramite fecondazione eterologa, da due donne ivi coniugate, una spagnola (che lo ha partorito), e una italiana (che ha donato l’ovulo).
Ai fini della trascrizione in Italia dell’atto di nascita spagnolo in cui a entrambe le donne viene riconosciuta la qualità di madre, occorre – rileva la Cassazione – soltanto verificare se il documento sia in contrasto con l’ordine pubblico, che ne impedirebbe in tal caso la produzione di effetti nell’ ordinamento italiano.
La Corte si sofferma sull’ evoluzione della nozione di ordine pubblico, che non è più limitato alle sole norme interne, evidenziando, invece, come “nella giurisprudenza di legittimità più recente prevale il riferimento all’ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”.
Pertanto, non può ravvisarsi un contrasto con l’ordine pubblico per il fatto che la norma straniera sia difforme con una o più norme interne, dovendo verificare se l’atto straniero contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili in primo luogo dalla Carta costituzionale, nonché dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nel caso de quo si tratta, dunque, della tutela dell’interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, valori già presenti nella Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.), la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali.
L’interesse superiore del minore non ha valore di mero fatto, continua la Corte, ma giuridico e preminente e si sostanzia, nella specie, nel diritto a conservare lo status di figlio riconosciutogli da un atto formato validamente in un altro Paese dell’Unione Europea, ed è conseguenza diretta del favor filiationis, che trova il suo fondamento non solo negli artt. 13 comma 3 e 33 commi 1 e 2, ma anche nell’art. 8 par. 1 della Convenzione di New York sul “diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome, le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali”.
Ecco, dunque, che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, legalmente riconosciuto in Spagna, determinerebbe una situazione di incertezza giuridica che, immancabilmente, influirebbe in maniera negativa sulla formazione della personalità del minore.
Né può validamente opporsi al superiore interesse del minore alla continuità dello status filiationis il principio secondo cui nell’ ordinamento italiano ai sensi del terzo comma dell’art. 269 c.c. la madre è solo colei che partorisce, in quanto non si tratta di un principio di rango costituzionale.
Di conseguenza, non è possibile riscontrare l’esistenza all’ interno del nostro ordinamento di un principio costituzionale fondamentale idoneo come tale ad impedire l’ingresso in Italia di atto di nascita di tal genere.
In conclusione, la Corte ha respinto i ricorsi della Procura generale e del Ministero dell’Interno contro la decisione della Corte di Appello di Torino che aveva ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune di Torino di trascrivere l’atto di nascita del minore nato in Spagna enunciando il seguente principio di diritto: “il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello Stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne – in particolare da una donna italiana (indicata come madre B) che ha donato l’ovulo ad una donna spagnola (indicata come madre A) che l’ha partorito, nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel Paese – non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale, dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello ‘status filiationis’, validamente acquisito all’estero (nella specie, in un altro Paese dell’Ue)”.
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Alessandra Giannone
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