Fondo europeo per vittime di reati violenti: realtà o finzione

Fondo europeo per vittime di reati violenti: realtà o finzione

Da pochi giorni anche lo Stato italiano potrà disporre di un Fondo finalizzato ad indennizzare le vittime dei reati violenti e dolosi commessi all’interno del territorio dell’UE, e quindi anche in Italia, nel caso in cui queste ultime non siano riuscite ad ottenere il ristoro dei danni subìti per incapienza della situazione economica dell’autore del reato  o perchè questo è addirittura rimasto ignoto.

Infatti, è del 23 luglio scorso l’entrata in vigore della “Legge Europea 2016”, tecnicamente individuata nella Legge n. 122 del 7 luglio 2016, la quale contiene, tra le varie disposizioni, anche quelle relative all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (Capo III – Sez. II -artt. 7-16) in attuazione della direttiva comunitaria 2004/80/CE, il cui articolo 12, paragrafo 2 prevede a carico di tutti gli Stati membri il seguente obbligo: <<Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

Eppure, ancor prima dell’entrata in vigore della Legge Europea 2016 si è scatenata un’odissea di commenti in dottrina e tra gli operatori del diritto circa la reale efficienza della novella legislativa.

Ad oggi, si ritiene diffusamente che l’Italia non abbia concretamente perseguito la finalità della direttiva comunitaria, ossia quella di riconoscere al cittadino dell’Unione Europea, che si avvalga della sua libertà di circolazione, qualora sia stato vittima di un reato violento ed intenzionale nel territorio dello Stato membro in cui si reca e diverso da quello in cui risiede – qualora l’autore del reato sia rimasto ignoto o nullatenente – il diritto di richiedere a detto Stato un indennizzo, come avrebbe potuto fare se il reato fosse stato commesso nel territorio dello stato membro in cui egli risiede.

L’Italia, però, non ha mai correttamente recepito la direttiva comunitaria! E tanto è dimostrato dalle non poche procedure di infrazione messe in atto nei confronti del nostro Stato da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, oltre che alle condanne allo stesso inflitte dai giudici nazionali.

Il nostro legislatore avrebbe dovuto recepire la direttiva comunitaria entro il 1° gennaio 2006, ma ciò non è avvenuto. A causa di questo ritardo, la Corte di Giustizia dell?Unione Europea, con sentenza del 29 novembre 2007, nella causa C-112/07, ed all’esito di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, constatò l’inadempimento di quest’ultima nella trasposizione della direttiva comunitaria 2004/80/CE.

Sebbene il nostro Paese abbia provato ad attuare, seppure parzialmente, la direttiva comunitaria con d. lgs. 204/2007, si è trattato, però, di una iniziativa legislativa frammentaria, in quanto non ha istituito un sistema nazionale generalizzato di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, limitando tale forma di risarcimento soltanto alle vittime di alcuni specifici reati (in particolare quelli di mafia e terrorismo), i quali costituiscono solo una fetta dei “reati intenzionali violenti” cui fa riferimento la direttiva europea.

Pertanto, non stupisce che la Commissione Europea abbia avviato una nuova procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, chiedendo di estendere il sistema nazionale d’indennizzo a qualunque fattispecie di reato qualificabile, ai sensi dell’ordinamento interno, come intenzionale e violento. Tuttavia l’Italia è rimasta sorda a tale invito, inducendo la Corte di Giustizia dell’UE a pronunciarsi sul ricorso depositato il 22 dicembre 2014  (cfr. la citata causa C 601/14,Commissione c. Italia) dalla Commissione Europea,  allo scopo di emettere una seconda censura nei confronti del nostro Stato in merito alla non corretta attuazione  dell’art. 12 par. 2 direttiva 2004/80/CE.

A parere della Commissione la normativa italiana prevedeva un sistema di indennizzo «frammentato» e cioè basato su «una serie di leggi speciali relative all’indennizzo di determinati reati intenzionali violenti, ma non prevede un sistema generale di indennizzo che riguardi le vittime di tutti i reati che il codice penale italiano individua e qualifica come intenzionali violenti» e, segnatamente, i reati intenzionali violenti rientranti nella categoria della “criminalità comune” non previsti dalle leggi speciali.

Il contrasto tra i vari orientamenti dei giudici italiani

D’altra parte, alcuni tribunali italiani sono stati adìti da alcune vittime di reati violenti commessi in Italia, allo scopo di ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dello Stato al risarcimento del danno arrecato loro a causa dell’inadempienza agli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva comunitaria.

In tali circostanze si sono formati due differenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla possibilità di ottenere un indennizzo in favore di cittadini dell’UE  residenti nel territorio italiano e vittime di reati violenti commessi in Italia, ovvero in assenza di un elemento di transnazionalità.

Il primo a pronunciarsi è stato il  Tribunale di Torino, il quale con sentenza del 4 maggio 2010 (confermata sostanzialmente dalla sentenza della Corte d’appello di Torino del 23 gennaio 2012, n. 106), ha condannato lo Stato italiano al risarcimento dei danni – dovuto al mancato recepimento degli obblighi contenuti nella direttiva comunitaria – nei confronti di una cittadina rumena residente in Italia, vittima di violenza sessuale, che non era riuscita ad ottenere ristoro dei danni dagli autori del reato, resisi latitanti. Infatti, secondo i giudici di Torino,  dall’art. 12, par. 2, della direttiva comunitaria 2004/80 discende un vero e proprio obbligo per l’Italia di istituire un sistema di indennizzo esteso a tutti i cittadini europei vittime di reati violenti intenzionali.

Invece, il Tribunale di Trieste con sentenza del 5 dicembre 2013, su ricorso di una donna di nazionalità italiana e residente in Italia – vittima di reato, non ristorata dei danni dal suo autore – ha ritenuto che la direttiva 2004/80, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati violenti e intenzionali, si riferisse soltanto a situazioni transfrontaliere, non applicandosi dunque in caso di reati violenti commessi nel territorio nazionale. In tale occasione, il Tribunale di Trieste, richiamando  la  sentenza del 12 luglio 2012, causa C-79/11, Giovanardi,  ha negato il diritto della ricorrente all’indennizzo perchè in «palese difetto dell’elemento della transnazionalità».  Di conseguenza, il mancato recepimento della direttiva comunitaria da parte dello Stato italiano non aveva  arrecato alcun danno alla ricorrente.

Tale ultimo orientamento è stato avallato dalla  ordinanza del 30 gennaio 2014, causa C‑122/13, C della corte di Giustizia dell’UE emessa su ricorso pregiudiziale del Tribunale di Firenze.

Cosa s’intende per reati “violenti”?

Oggi, con la Legge Europea 2016, pare che il nostro Legislatore abbia voluto porre fine a tali “bacchettate” da parte della Corte di Giustizia dell’UE.

Ma se si legge accuratamente il testo della Legge n. 122 del 7.07.2016, in particolare il Capo III, Sez. II (artt. 11-16), ci si rende conto che le disposizioni ivi convenute potrebbero rivelarsi una vera e propria beffa legislativa.

Innanzitutto, ciò che sorprende maggiormente è la scarsa chiarezza espositiva del legislatore nell’individuare “i reati violenti e intenzionali”.

Invero, l’articolo 11 riconosce “ … il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale“.

Orbene, da un’interpretazione letterale dell’espressione “vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona” si evince che :

–  le vittime di un reato colposo non hanno diritto all’indennizzo;

– il concetto di violenza è circoscritto al solo profilo della violenza fisica, e non di quella morale, escludendo pertanto dal novero delle vittime dei reati violenti quelle dei reati di diffamazione, minaccia, atti persecutori;

– sebbene si tratti di reati dolosi commessi con violenza alla persona, i reati di percosse e lesioni dolose  danno diritto all’indennizzo solamente nelle ipotesi aggravate  (artt. 581-582 -583 c.p.).

Le condizioni per l’accesso al beneficio: tutela (in)discriminata

A parere di molti, l’art. 12 della Legge Europea rivela immediatamente la natura ghettizzata del beneficio in questione.

Possono ottenere l’indennizzo le vittime di reati dolosi violenti  a condizione che esse:

 a) siano titolari di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale a dire € 11.500! Quindi, non potranno beneficiare dell’indennizzo, ad esempio, tutte quelle vittime di reati a causa dei quali sono rimasti invalidi, o coloro che sono rimasti soli per via della morte del compagno, i quali saranno costretti a vendere la propria casa o l’attività per sostenere le spese relative ai processi e alle cure sanitarie.

b) abbiano già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto;

c)  non abbiano concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;

d) non siano state condannate con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) non abbiano percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. Si pensi a chi fortunatamente ha ricevuto un sussidio da un’associazione o qualsiasi altra organizzazione.

Cosa copre l’indennizzo?

Ancora, chi spera di essere integralmente ristorato, attraverso l’indennizzo corrisposto dallo Stato,  dei danni subiti in conseguenza di un reato violento e doloso si illude!

Infatti, l’articolo 11 comma 2 della Legge Europea precisa che: “L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali”.

Conseguentemente, le spese legali che le vittime di reati violenti dolosi hanno dovuto sopportare per ottenere preventivamente il risarcimento dei danni, andranno perse !

Limiti temporali ristretti

Inoltre, fortemente ristretti appaiono anche i limiti temporali entro i quali presentare la domanda per l’indennizzo “sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita” (art. 13 comma 2 Legge Europea 2016).

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