Giustizia per i viaggiatori bistrattati
È, l’ora della riscossa per i viaggiatori bistrattati da voli cancellati e perennemente in ritardo. E non sono solo le compagnie Low cost a trasformare i progetti di piacevoli viaggi in calvari da dimenticare. Negli ultimi sei mesi sono infatti partite decine di cause contro le compagnie aeree. L’ultima spiaggia è l’ufficio del Giudice di Pace di Palermo, dove il Giudice Giacoma Valenti ha condannato Alitalia al risarcimento danni nei confronti di un professionista palermitano che invece delle ore 22:30, si era visto costretto a partire alle 09:20 del giorno seguente. Nonostante la giustificazione da parte di Alitalia sul maltempo di quella sera, il Giudice nella sentenza pronunciata ha spiegato che “la stessa società non ha fornito alcuna prova riguardo il maltempo di quella sera”. Pertanto, Alitalia non ha dimostrato (anche..) che quella sera non erano disponibili altri aerei per far fronte all’emergenza maltempo. Motivo per cui, la stessa compagnia aerea Italiana è stata condannata a pagare quasi 500,00 €, fra risarcimento e spese legali.
A far eco a ciò, ci ha pensato il Giudice di Pace Raffaella Piro, dell’Ufficio sempre di Palermo, che ha condannato la compagnia aerea Irlandese Ryanair per aver annullato un volo sulla tratta Trapani – Charleroi a causa di uno sciopero generale in Belgio. Sciopero, che secondo la sentenza di condanna, era stato fissato da tempo, addirittura prima della messa in vendita dei biglietti. Nulla era valso, la circostanza che la stessa compagnia Ryanair avesse informato dell’annullamento del volo 2 giorni prima ai passeggeri. Niente, il Giudice ha condannato la compagnia al risarcimento danni nei confronti dei 2 giovani e sfortunati turisti, ricordando alla stessa società “il dovere a comportarsi secondo buona fede”.
Ma le due pronunce riportate, e non sono le uniche ad oggi, traggono origine ed hanno come vera e propria “stella cometa” il Regolamento CE n. 261 del 2004 articolo 5 par. 3, legge dell’Unione Europea (UE) sui diritti dei passeggeri aerei che tutti gli Stati membri devono rispettare. Questa afferma che i passeggeri aerei devono essere risarciti finanziariamente se il loro volo è stato cancellato, o vi sia stato un caso di negato imbarco o di ritardo prolungato o addirittura era in “sovraprenotazione”. In ciò, il 19 Novembre del 2009 la Corte di Giustizia dell’UE, con la oramai famosa sentenza Sturgeon, nelle cause riunite C 402/07 e C 432/07 stabilisce che i passeggeri dei voli che giungono a destinazione con tre o più ore di ritardo rispetto all’orario stabilito, avranno tutto il diritto a fare cause contro le compagnie aeree ed ottenere il risarcimento danni. Ad aggiunta di ciò, sempre la stessa Ill.ma Corte di Giustizia conferma tale orientamento nella sentenza relativa alle cause riunite C 581/10 e C 629/10 rispettivamente contro le compagnie aeree Deutsche Lufthansa AG e Civil Aviation Authority, facendo però salvo la possibilità del “non” risarcimento delle compagnie ove il ritardo sia giustificato da “cause eccezionali”.
Sembra chiaro, detto ciò, che l’obiettivo principale del Regolamento CE sia stato raggiunto: migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa e armonizzare la legge tra gli Stati membri, infatti tale Regolamento CE o legge europea, si applica solo nello spazio aereo dell’UE, anche se non bisogna per forza essere cittadini dell’UE per reclamare un risarcimento, ma basterà solo che il volo sia partito da un aeroporto in Europa (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato in Europa (con una compagnia aerea europea) o da Islanda, Norvegia o Svizzera. E dal Regolamento CE si evincono anche quelle che sono le motivazioni alla base del diritto alla compensazione del passeggero il cui volo è stato cancellato o in ritardo, la spiegazione la dà la Corte di Giustizia con il Comunicato Stampa n. 116/14 che dichiara che i passeggeri perdendo il volo o anche solo se quest’ultimo è in ritardo, subiscono una “perdita di tempo” che non gli consentono di realizzare gli obiettivi che li hanno condotti a scegliere proprio quel volo.
Insomma, sembra chiaro che assisteremo tra poco ad un’ondata di giudizi riguardanti le ricche e famose o non compagnie aeree.
In fin dei conti, i diritti dei viaggiatori per far ciò, ci sono.
Dott. De Falco Gianmarco.
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Gianmarco De Falco
Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con una tesi in Diritto Processuale Civile con oggetto "Il Tribunale delle Imprese".
Acquisisce nel 2016 il titolo accademico di "Perfezionato in Legislazione Penale Minorile" presso l' Università "Federico II" di Napoli.
Collabora con il noto Studio Legale Internazionale "Guarino & Associati" specializzato in Fashion Law e Diritto Civile.
Iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (NA).
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