Giustizia, riforma della magistratura onoraria: cosa cambia?
“La riforma della magistratura onoraria, che oggi è diventata legge, è una tappa importantissima assolutamente sottovalutata rispetto alle dimensioni. Quasi la metà dell’insieme dei processi passano di fronte alla magistratura onoraria e questo è avvenuto fino ad oggi attraverso un sistema che prorogava di anno in anno i magistrati onorari. Noi diamo oggi un riferimento temporale certo, più trasparenza al sistema, un percorso di qualificazione e di accesso che migliorerà la qualità dei magistrati onorari e anche una prospettiva di miglior tutela dal punto di vista previdenziale a questi magistrati che erano in una condizione di superprecarietà“. Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando commenta con soddisfazione l’approvazione in via definitiva, da parte della Camera, della delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria.
Ecco, in sintesi, le principali novità.
Unificazione magistrati onorari. Cade la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale, ci sarà un’unica figura di giudice onorario, denominato giudice onorario di pace (gop), inserito in un solo ufficio giudiziario. I magistrati requirenti onorari confluiranno invece nelle procure della Repubblica in una specifica articolazione (ufficio dei vice procuratori onorari). Novità anche in merito all’accesso: per la nomina basterà la sola laurea in giurisprudenza, ma stop all’ingresso di chi è già in pensione. Vengono poi ridefiniti il requisito dell’età (dai 27 ai 60 anni), i titoli preferenziali e il procedimento di nomina che ora spetterà alla sezione autonoma della magistratura onoraria (che va istituita) del Consiglio giudiziario.
Incarichi più brevi. La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta (per chi è già in servizio il limite massimo resta quello di quattro quadrienni). Lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per due mandati sarà titolo preferenziale nei concorsi per la pubblica amministrazione. Per i primi due anni i gop saranno impiegati presso l’ufficio del processo e nel corso dell’incarico avranno l’obbligo della formazione professionale. Si procede infine al riordino complessivo dei casi di incompatibilità (con una stretta sull’incompatibilità familiare) e all’individuazione degli illeciti disciplinari. Quanto all’indennità, sarà composta da una parte fissa e una variabile.
Riorganizzazione ufficio giudice di pace. L’ufficio del gop perde l’attuale autonomia funzionale e organizzativa, sarà infatti il presidente del tribunale a coordinarlo provvedendo alla gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale predisporrà tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario e le cause saranno assegnate ai gop sulla base dei criteri stabiliti in sede tabellare.
Ampliamento competenze. Aumentano le competenze dei giudici onorari. Sul fronte civile, al gop saranno attribuite le cause condominiali, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose in possesso di terzi (con l’obbligo però di seguire le direttive di un giudice togato) e i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione. La competenza per valore viene estesa fino a 30mila euro e per gli incidenti stradali fino a 50mila euro. Il giudice di pace avrà poi la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro. Sul piano della competenza penale, saranno attribuite nuove fattispecie di reato quali minaccia (salvo vi siano aggravanti) e furto perseguibile a querela, abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, commercio e vendita di fitofarmaci e rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine.
Giudici onorari nei collegi giudicanti. I giudici onorari dopo due anni di incarico, in casi eccezionali e contingenti e in presenza di specifici presupposti (scoperture di organico e) potranno essere componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Sarà anche possibile, in ipotesi tassative, applicare i gop nella trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, con l’eccezione però dei procedimenti cautelari e possessori in materia civile e nelle controversie di lavoro e previdenza e in campo penale delle funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consenta la citazione diretta.
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