Gli interessi possono essere richiesti anche in appello
Cass. Civ., sez. III, 21 dicembre 2015, n. 25615
a cura di Rosa Romano
In caso di risarcimento danni da sinistro stradale non è necessario chiedere gli interessi legali sulla rivalutazione delle somme: tale richiesta da parte dell’interessato è infatti già compresa nella domanda di integrale di risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione del divieto di domande “nuove in appello”: infatti, nei debiti di valore, il riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso.
Questo il principio affermato dalla sentenza in commento.
Gli Ermellini hanno chiarito che costituisce un principio consolidato il fatto che non sia necessaria la richiesta espressa degli interessi legali sulle somme rivalutate, dovendo tale domanda ritenersi ricompresa nella domanda di integrale risarcimento del danno.
Allo stesso modo, e per lo stesso principio, se la domanda relativa agli interessi viene proposta per la prima volta in appello, non può essere considerata una domanda nuova.
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