L’istanza per il gratuito patrocinio può essere depositata sino alla definizione della fase processuale
Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016
Nel caso in esame il giudice aveva respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in quanto presentata dal difensore della parte civile all’udienza di discussione e, pertanto, ritenuta tardiva.
Il Tribunale di Mantova, chiamato a decidere sulla legittimità del provvedimento di rigetto, ha osservato che ai sensi dell’art. 83, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 «il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» non prevedendo alcuna decadenza in merito alla presentazione dell’istanza che, pertanto, può essere depositata sino alla definizione della fase processuale.
D’altronde l’imposizione di un termine di decadenza sarebbe contraria alla ratio legis della novella normativa tesa ad accelerare le procedure di liquidazione in quanto ne conseguirebbe la necessità di instaurare un giudizio nei confronti dello Stato debitore con un ulteriore aggravio di spese per il sistema giudiziario.
E’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che la liquidazione delle spese di giudizio a favore della parte vittoriosa (senza alcuna distrazione a favore dell’avvocato) anziché dello Stato, come previsto dall’art. 110 d.P.R. n. 115/2002, non costituisce ragione di revoca implicita dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa: ciò fermo restando la possibilità dello Stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese. Per converso la liquidazione delle spese a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, è incompatibile con l’istituto del gratuito patrocinio.
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avv. Giacomo Romano
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Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.