Guida sotto effetto di droghe: lo stato di alterazione deve essere provato
Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3623
a cura di Claudia Tufano
In caso di incidente stradale, affinché sussista una condanna ex art. 187, comma 1, 1bis del D.Lgs. 285/92 si richiede non solo che nell’organismo dell’imputato si trovi traccia di stupefacenti, ma anche che si dimostri l’alterazione psicofisica nel momento in cui il fatto è stato commesso, dal momento che, una volta assunte, le droghe restano nel corpo anche per mesi ma gli effetti hanno un’efficacia limitata nel tempo.
Il fatto
Nel caso di specie, l’imputata era stata condannata, nei primi due gradi di giudizio, alla pena di mesi 10 di arresto e 3.000 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 186, commi 1,2,2bis e 187, comma 1, 1bis del D.Lgs. 285/92, in relazione ad una guida in stato di ebbrezza nonché in stato di alterazione psicofisica a causa dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, le cui tracce erano state rinvenute in esami dei liquidi biologici della conducente. I giudici di secondo grado, confermando la sentenza di condanna di primo grado, ritenevano che lo stato di alterazione psicofisica poteva essere rilevato dalla modalità con la quale si era verificato il sinistro stradale oltre che dagli esami clinici eseguiti sull’imputata. Quest’ultima, proponeva ricorso per Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio e con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
La decisione
Con un unico motivo di ricorso, l’imputata lamentava l’erronea sussistenza del reato di cui all’art. 187 C.d.s. in quanto, il dato clinico non può costituire l’unico elemento per affermare con assoluta certezza che la stessa si era messa alla guida in uno stato di alterazione psicofisica, in virtù del fatto che, la positività degli esami effettuati, ben potrebbe indicare un’assunzione pregressa di giorni di tali sostanze che, in alcun modo, quindi, avrebbe determinato il sinistro stradale. La doglianza veniva accolta dagli Ermellini. La Corte, infatti, precisava che la condotta tipica del reato previsto dall’articolo 187 C.d.S., commi 1 e 2, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Non è sufficiente, quindi, un accertamento tecnico-biologico, ma è necessario che da altre circostanze si provi con certezza la situazione di alterazione psico-fisica.
Per tali motivi, il ricorso veniva accolto e la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio.
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Claudia Tufano
Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.