Guida sotto l’effetto di stupefacenti. Quando c’è alterazione delle condizioni psico-fisiche

Guida sotto l’effetto di stupefacenti. Quando c’è alterazione delle condizioni psico-fisiche

L’assunzione di sostanze stupefacenti non è di per sé reato. Ai fini della condanna, infatti, è necessario che la persona guidi in uno stato di alterazione per effetto delle sostanze psicotrope assunte.

Questo è sancito dall’art. 187 del codice della strada che al comma 1 così detta: “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni…”.

Secondo il consolidato recente orientamento della Cassazione, (ex multis sentenze n. 3623/2016 e n. 7899/2016), la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 CdS, commi primo e secondo, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione.

La norma, infatti, punisce chi guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti e non chi viene trovato positivo agli esami.

Già la Corte Costituzionale nel 2004 (ordinanza n. 277/2004), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 187 C.d.S. promosso, aveva chiarito che “…la norma non vieta di guidare dopo avere usato stupefacenti, ma assoggetta a sanzione penale la condotta di chi si metta alla guida in uno stato di alterazione indotto dall’uso di sostanze stupefacenti…”. Per la Consulta “…si è in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”.

Il presupposto, dunque, per la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 187 CdS è l’alterazione del soggetto al momento della guida e, dunque, del controllo di polizia.

In conclusione, quindi, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica.

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Teresa Rullo

Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile. negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale. Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.

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