I 2 requisti più 1 della dichiarazione di fallimento. Analisi dell’istruttoria pre-fallimentare
Parte essenziale, ed ultimamente sempre più considerata, della procedura fallimentare è sicuramente la fase che genera la dichiarazione di fallimento, ossia, l’istruttoria pre- fallimentare.
Innanzitutto, in tema procedurale, l’instaurazione dell’inter che porta alla suddetta dichiarazione avviene mediante ricorso, da depositarsi nella cancelleria della sez. Fallimentare del Tribunale competente per territorio ove è dichiarata la sede legale della società.
I requisiti per addivenire alla dichiarazione di fallimento sono da ricercarsi sia sul piano oggettivo che soggettivo, difatti può essere dichiarato fallito solo l’imprenditore esercitante un’attività commerciale e che possegga, congiuntamente i requisiti “dimensionali” dell’art. 1 l.f. ossia:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00;
Sempre in tema procedurale, è sull’imprenditore che grava l’onere della prova, ossia provare, che nel periodo di riferimento dell’art. 1 L.F., cioè i tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento, non abbia superato le “soglie” per addivenire alla dichiarazione di fallimento.
Ovviamente, non basta solo il non rispetto delle soglie ex art. 1 L.F. ma occorre un secondo requisito, di natura oggettiva, cioè l’imprenditore deve versare in “stato di insolvenza”.
L’art. 5 della legge fallimentare, prevede difatti un minimo indizio su ciò che si ritiene per imprenditore che versa “stato di insolvenza”, enunciando che è in stato di insolvenza, il debitore che non è più in grado di far fronte ai propri debiti e di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Status che è ben distinto da quello di semplice “ stato di crisi”, poiché lo status di crisi dell’imprenditore/impresa è solo momentaneo, ovvero l’imprenditore ipotizza che nel medio arco temporale la crisi può essere risolta o comunque potrà fare fronte ai debiti contratti solo successivamente, ipotesi che nello stato di insolvenza non è assolutamente prevedibile, come non è assolutamente ipotizzabile unaripresa regolare dell’attività e sopratutto una regolarità nell’adempimento delle proprie obbligazioni.
Questi appena esposti sono i due requisiti, stato di insolvenza e imprenditore commerciale sopra soglia, che concorrono alla valenza del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma benchè sia un po’ celato vi è un ulteriore elemento, fondamentale ai fni procedurali dell’istruttoria pre-fallimentare, questo elemento è riportato nel nono comma dell’art. 15 che stabilisce: “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria pre- fallimentare e’ complessivamente inferiore a euro trentamila”, ciò nella prassi viene inteso come ulteriore limite dimensionale su cui il ricorrente deve assolutamente essere attento. Infatti è possibile che nonostante l’imprenditore abbia i requisiti summenzionati, e quindi risulti assoggettabile al fallimento, il credito per cui il ricorrente chiede il fallimento potrebbe essere non suffciente per pervenire alla dichiarazione di fallimento.
Si sottolinea che è circostanza e prassi difensiva, ormai comune, che il fallendo, o comunque l’imprenditore che teme un presunto ricorso dichiarativo del fallimento, pur di salvarsi, cerchi di “ridurre” i singoli debiti portandoli sotto la soglia dei 30.000,00e.
In tal caso il debitore/fallendo è salvo, almeno momentaneamente? Ai sensi dell’art. 15 L.F. 9° comma, sembrerebbe proprio di si.
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Riccardo De Simone
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